Ricorso improcedibile senza deposito della sentenza con relata di notifica (Cass. civ. Sez. II n. 3107 del 02.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando la sentenza impugnata non sia depositata, entro il termine perentorio di cui all’art. 369, primo comma, cod. proc. civ., unitamente alla relata di notificazione, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.. Il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata costituisce, infatti, un adempimento necessario per consentire alla Corte di verificare la tempestività dell’impugnazione rispetto al termine breve. Tale verifica è preclusa quando la pubblicazione della sentenza sia anteriore e il ricorso sia stato notificato oltre il termine di sessanta giorni, senza che il deposito mancante sia supplito dall’iniziativa dei controricorrenti o dal rinvenimento della relata negli atti di causa.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un contratto preliminare di compravendita immobiliare, poi modificato quanto al prezzo, e dalla successiva stipula del definitivo con nomina di acquirente terzo. Nel contesto dei rapporti tra le società coinvolte veniva dedotta una delegazione di pagamento per il corrispettivo di opere edili, eseguita mediante consegna di assegni rimasti insoluti.

La società delegataria, convenuta in primo grado, veniva condannata al pagamento di due somme, l’una in favore della delegataria creditrice e l’altra in favore della società che aveva eseguito i lavori. La Corte d’appello di Firenze rigettava il gravame e confermava integralmente la pronuncia di prime cure. Avverso tale sentenza la società soccombente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, resistito con separati controricorsi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente denunciava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella circostanza che la consegna dei titoli di credito era avvenuta a saldo di prestazioni edili le cui causali erano state annullate da note di credito. Con il secondo motivo deduceva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria in ordine alla ritenuta simulazione del prezzo.

La Corte ha però rilevato, in via preliminare, un vizio processuale assorbente. Non risultava depositata, entro il termine di cui all’art. 369, primo comma, cod. proc. civ., la sentenza impugnata con la relata di notificazione, come richiesto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. La ricorrente aveva dichiarato l’intervenuta notifica della sentenza in data 20 ottobre 2018, ma il deposito prescritto non era stato eseguito.

A nulla è valso il rilievo che neppure i controricorrenti avevano provveduto a tale deposito, né la relata era stata rinvenuta negli atti di causa, come attestato dalla cancelleria. La Corte ha quindi ricostruito il dato temporale: la sentenza era stata pubblicata il 3 ottobre 2018, mentre il ricorso di legittimità era stato notificato a mezzo PEC soltanto il 19 dicembre 2018, dunque oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dal deposito.

Su queste basi, richiamando il proprio consolidato orientamento in materia, la Corte ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso. La decisione si fonda sulla funzione dell’adempimento: il deposito della sentenza con la relata serve a isolare il provvedimento nella sua versione definitiva e a consentire il controllo sulla tempestività dell’impugnazione. La sua omissione impedisce la verifica del rispetto del termine breve e determina la sanzione processuale, restando irrilevanti i motivi di merito.

Le spese di lite sono state poste a carico della ricorrente soccombente, con liquidazione in favore di ciascun controricorrente, oltre alla dichiarazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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