Servizi accessori sospesi per profilo MiFID scaduto rendono illegittima la pretesa creditoria (ABF Collegio di Napoli n. 1170 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La pretesa creditoria dell’intermediario per servizi accessori è illegittima quando il contratto ne subordina l’efficacia alla presenza di un profilo MiFID attivo e aggiornato e, in mancanza di profilatura, prevede la sospensione automatica dei servizi. In tal caso le fatture emesse in periodi successivi alla scadenza del profilo e alla chiusura dei rapporti non trovano titolo. L’intermediario che asserisce l’esistenza di altri rapporti deve fornirne prova documentale; in difetto, la contestazione del ricorrente prevale.

Il Fatto

La ricorrente aveva un rapporto di conto corrente inattivo dal 2021 ed estinto nell’aprile 2023. L’intermediario le inviava un sollecito di pagamento per € 1.885,11, indicando tra le voci di costo un generico riferimento a “servizi erogati”. Dopo il reclamo, la pretesa veniva ridotta a € 1.625, senza chiarire né i servizi né le ragioni del ricalcolo.

Insoddisfatta della risposta, la ricorrente adiva l’ABF chiedendo l’accertamento della pretesa. L’intermediario eccepiva che le somme derivavano da un contratto Premium sottoscritto il 16 aprile 2021, di durata triennale, per consulenza, reportistica e accesso a prodotti riservati, e che il ricalcolo dipendeva dalla decurtazione di interessi e spese di recupero. Aggiungeva l’esistenza di un rapporto fondi e di una carta prepagata. In repliche la ricorrente rilevava la scadenza del profilo MiFID al 7 agosto 2022 e la previsione contrattuale di sospensione automatica dei servizi in assenza di profilatura aggiornata.

La motivazione del Collegio

Il Collegio di Napoli ha incentrato la decisione sulla fondatezza della pretesa creditoria. L’intermediario, pur affermando l’esistenza del rapporto fondi e della carta prepagata, non ha prodotto alcuna documentazione probante. La ricorrente, invece, ha fornito evidenza della richiesta di chiusura del conto e di ogni servizio accessorio connesso.

Il punto decisivo è la clausola art. 2.7 del contratto Premium, che subordina l’efficacia del contratto alla presenza di un contratto MiFID attivo e di un profilo aggiornato, prevedendo in caso di mancata profilatura la sospensione automatica dei servizi. Dal fascicolo emerge che il profilo MiFID della ricorrente è scaduto il 07/08/2022.

Le fatture poste a fondamento della pretesa risultano emesse a partire dal 23/05/2023, cioè in un periodo successivo sia alla scadenza del profilo sia alla chiusura dei rapporti. Il Collegio ne ha tratto l’illegittimità della pretesa creditoria, accogliendo il ricorso e accertando il diritto della ricorrente all’esclusione delle ragioni creditorie nei sensi di cui in motivazione.

Sul piano delle conseguenze accessorie, il Collegio ha disposto che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e alla ricorrente € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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