Segnalazioni in SIC e ripartizione del ricorso tra consumatore e non consumatore (ABF Collegio di Milano n. 4941 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La prima segnalazione in un sistema di informazione creditizia deve essere preceduta da un preavviso idoneo, il cui contenuto deve richiamare il rapporto e l’imminente iscrizione, con l’indicazione del termine per regolarizzare. Il preavviso inoltrato mediante sms al numero di cellulare indicato dal cliente in contratto è idoneo a integrare la prova dell’invio e della ricezione, quando dal documento risulti la data di recapito e il tenore della comunicazione. Il ricorso che investa più rapporti, rispetto ai quali il ricorrente rivesta qualifiche diverse, è ammissibile e va deciso nel merito, ma la composizione del Collegio varia in base alla qualifica riferita a ciascuna domanda. Se l’intermediario ha cancellato le evidenze negative, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere, restando irrilevanti le domande risarcitorie non provate.

Il Fatto

Il ricorrente lamenta di essere stato segnalato negativamente in CRIF e CTC e deduce l’illegittimità delle segnalazioni sotto il profilo formale, per l’assenza di un idoneo avviso di prima segnalazione, e per la violazione del Regolamento UE 2016/679. Chiede l’accertamento dell’illegittimità, la cancellazione delle segnalazioni e, in subordine, il risarcimento del danno non patrimoniale.

L’intermediario resiste. Espone che il ricorrente ha stipulato due contratti di finanziamento: uno a titolo personale, l’altro in qualità di coobbligato di una s.r.l. di cui è legale rappresentante. Sostiene la legittimità formale e sostanziale delle segnalazioni, avendo inoltrato il preavviso via sms e tramite posta cartacea, e di avere aggiornato i dati relativi al secondo rapporto, cancellando ogni evidenza negativa.

La motivazione del Collegio

Il Collegio rileva anzitutto che il ricorrente si è qualificato nel modulo come “non consumatore”, ma che le domande attengono a due rapporti distinti: rispetto al primo agisce come consumatore, rispetto al secondo come non consumatore. Richiamato l’orientamento dei Collegi, fondato sul principio di economia processuale e sulla tutela effettiva della clientela, il ricorso è ritenuto ammissibile e deciso nel merito per tutti i rapporti. Poiché le Disposizioni ABF richiedono una composizione dell’organo adeguata alla tipologia delle parti, la decisione viene articolata in due parti, ciascuna con il collegio corrispondente alla qualifica.

Sul rapporto riferito alla s.r.l., l’intermediario ha prodotto visure CRIF, CTC ed Experian che confermano la cancellazione delle informazioni pregiudizievoli. Preso atto di quanto affermato dal ricorrente in sede di repliche, e rilevato che le domande risarcitorie, patrimoniali e non patrimoniali, sono sguarnite di prova, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

Sul rapporto personale, il ricorrente lamenta l’illegittimità delle segnalazioni per mancanza di preavviso. Il Collegio osserva che il cliente, su cui grava l’onere, non ha prodotto le visure, ma che l’esistenza delle segnalazioni è comunque provata dalle evidenze dell’intermediario, dalle quali la prima segnalazione risulta collocata nell’aprile 2024. L’intermediario ha fornito prova dell’invio dell’sms, ma non della comunicazione cartacea.

Quanto all’sms, il numero coincide con quello indicato in contratto e il documento riporta come data di recapito il 21/02/2024. Il contenuto richiama il numero del finanziamento e invita il cliente a regolarizzare i pagamenti entro quindici giorni, con espressa avvertenza dell’iscrizione nei SIC in caso contrario; il Collegio richiama sul punto il Codice di condotta approvato con provvedimento del Garante della Privacy del 12 settembre 2019, che conferma le modalità di consegna già individuate nel Provvedimento del Garante del 2017 e ammette ulteriori modalità preventivamente concordate, rispetto alle quali si presume la conoscenza del destinatario salvo prova contraria. Poiché le condizioni generali del contratto contemplano tale possibilità, il Collegio ritiene provati invio e ricezione del preavviso, così come la sua tempestività rispetto alla segnalazione di aprile 2024. Assorbite le domande risarcitorie, il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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