Prevalenza delle attenuanti non esclude la gravità del danno nella dosimetria (Cass. pen. Sez. VII n. 36620 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante dell’avere cagionato un danno di rilevante gravità non esclude la sussistenza di quest’ultima. Il giudice conserva quindi il potere-dovere di valutare la gravità del danno causato ai sensi dell’art. 133 cod. pen., sia per la determinazione della pena base sia per la misura della riduzione riconosciuta per le attenuanti generiche. Non sussiste alcuna contraddittorietà logica quando la prevalenza sia affermata in ragione del complesso degli elementi favorevoli al reo e non già di una pretesa scarsa rilevanza dell’aggravante. È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso che non si confronti con la motivazione effettiva del giudice di merito.
Il Fatto
La vicenda processuale si svolge nell’ambito di un procedimento per reati fallimentari. Il ricorrente era stato condannato in primo grado e, all’esito del giudizio di rinvio, la Corte di appello aveva parzialmente riformato la decisione, irrogando la pena di anni due e mesi otto di reclusione e dichiarando le attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante di cui all’art. 219, comma 1, legge fallimentare.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La censura riguardava la determinazione della pena: il giudice di merito aveva fissato una pena base superiore al minimo edittale e applicato una riduzione per le generiche inferiore al massimo, giustificando entrambe le scelte con la considerevole gravità del danno causato. Da qui l’asserita contraddittorietà con la dichiarata prevalenza delle attenuanti.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, sotto un concorrente profilo, anche inammissibile per difetto di specificità. Il ragionamento muove da una premessa di carattere sostanziale: il giudizio di comparazione tra circostanze e la valutazione della gravità del reato operano su piani distinti.
Afferma il Collegio che la dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante non esclude la sussistenza di quest’ultima. L’aggravante resta quindi un dato acquisito alla fattispecie, e con essa il fatto che il reato ha cagionato un danno di rilevante gravità. Ciò consente al giudice di valorizzare la gravità del danno causato nell’ambito della valutazione richiesta dall’art. 133 cod. pen.
Su questo piano la Corte distingue nettamente l’incidenza della valutazione: essa opera sia sulla determinazione della pena base, sia sulla misura della riduzione prevista per le attenuanti generiche. Non vi è dunque alcuna incompatibilità logica tra la prevalenza riconosciuta alle generiche e il ricorso a un aumento a titolo di pena base o a una riduzione contenuta. Si tratta di momenti della dosimetria che rispondono a criteri autonomi.
Il secondo argomento attiene alla specificità del motivo. Il ricorrente imputava alla Corte di appello di avere contraddetto la propria valutazione di subvalenza dell’aggravante. Il Collegio rileva invece che il giudice di merito ha concesso la prevalenza non perché abbia ritenuto scarsamente rilevante l’aggravante, ma perché ha considerato prevalenti gli elementi favorevoli al reo.
Tra questi figurano la risalenza nel tempo dei reati giudicati, la condotta tenuta dopo la loro consumazione e l’età avanzata dell’imputato. Su tale base la Corte esclude ogni contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione impugnata. Il ricorso, non confrontandosi con l’effettiva ratio decidendi, risulta quindi privo di specificità.
Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte applica inoltre una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000 e rilevando l’assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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