Inammissibile il ricorso generico sull’indagine tossicologica della sostanza (Cass. pen. Sez. III n. 5838 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduca il vizio di motivazione in ordine alla mancata effettuazione dell’indagine tossicologica sulla sostanza stupefacente è inammissibile per genericità quando si limiti ad affermare, in termini congetturali e indimostrati, che l’accertamento tecnico avrebbe potuto evidenziare l’assenza di principio attivo e dunque un uso esclusivamente personale. La censura che contesti la mancata valutazione di dichiarazioni testimoniali è parimenti inammissibile se proposta con mero richiamo a un atto del fascicolo non allegato al ricorso, in violazione dei precisi oneri di allegazione che gravano sul ricorrente. Il giudice di legittimità non è tenuto a colmare le lacune probatorie prospettate dalla parte, ma verifica la congruità della motivazione impugnata.
Il Fatto
La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 9/4/2024, confermava la pronuncia del Tribunale di Ascoli Piceno dell’8/6/2022, che aveva riconosciuto il ricorrente colpevole del delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e lo aveva condannato alla pena di sei mesi di reclusione e 1.032 euro di multa.
Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo il vizio di motivazione sotto un duplice profilo: la contraddittorietà della sentenza, che avrebbe dato credito alla teste convivente quanto alla cessazione dell’uso di stupefacenti nel 2018 e non le avrebbe invece creduto sulla provenienza della sostanza da un coimputato assolto in primo grado; e l’omessa pronuncia sul motivo relativo alla mancata indagine tossicologica sulla sostanza, che avrebbe potuto riscontrarne un valore pari a zero.
La Motivazione della Corte
La Sezione III ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato quanto al primo profilo e comunque inammissibile per genericità quanto al secondo. Sul punto della responsabilità, il Collegio ha rilevato che la sentenza impugnata è sostenuta da una motivazione adeguata e priva di contraddizioni.
Il giudice di appello aveva considerato che, all’esito di una perquisizione nell’abitazione dell’imputato, erano stati rinvenuti due involucri di cocaina dal peso netto complessivo di circa 12 grammi, e aveva escluso la responsabilità del coimputato, risultato ospite occasionale. La tesi dell’uso personale era stata respinta perché la teste aveva riferito che l’uomo, in passato, aveva fatto uso di sostanze, ma che nel 2018 tale condizione era cessata.
Quanto alla dedotta mancata valutazione delle dichiarazioni della teste sulla provenienza della sostanza, la Corte ha osservato che la censura è proposta in termini generici, con mero richiamo alla pagina di un verbale di fonoregistrazione non allegato al ricorso. Ne consegue la violazione degli oneri di allegazione e l’inammissibilità della questione.
Infine, sul motivo relativo alla mancata indagine tossicologica, la Corte ha riconosciuto che la censura è corretta laddove contesta l’assenza di motivazione, ma l’ha ritenuta inammissibile per genericità: il ricorso non sostiene che un accertamento tecnico avrebbe consentito di riscontrare l’assenza di principio attivo, limitandosi ad affermare, in termini soltanto congetturali e indimostrati, che la sostanza avrebbe potuto evidenziare un principio attivo anche pari a “zero e/o uno”.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese processuali e il versamento di una somma, equitativamente fissata in euro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende, richiamandosi sul punto la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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