Differimento pena per madre: serve eccezionale rilevanza del pericolo (Cass. pen. Sez. I n. 33968 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di differimento dell’esecuzione della pena nei confronti della donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni, il giudice di sorveglianza che neghi il differimento, anche nella forma della detenzione domiciliare, deve motivare in modo rafforzato circa la sussistenza di una situazione di pericolo di eccezionale rilevanza di commissione di altri delitti. La sola constatazione di una certa serialità di condotte illecite, idonea a fondare in via generale un giudizio di pericolosità soggettiva, non è sufficiente: occorre la dimostrazione di una elevatissima probabilità di riproduzione della condotta illecita, pure in un contesto connotato da profili di evidente fragilità della donna.

Il Fatto

Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, decidendo sulle domande di differimento della pena presentate da una condannata per lo stato di gravidanza e per essere madre di prole di età inferiore a tre anni, con applicazione provvisoria della detenzione domiciliare in occasione dell’ultima domanda, disponeva l’esecuzione della pena presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri.

A fondamento della decisione il Tribunale valorizzava il particolare livello di pericolosità sociale della donna, desunto da numerosi precedenti per reati predatori commessi per lungo tempo e sino a epoca recente, ritenendo non applicabile il differimento neanche nelle forme della detenzione domiciliare, insufficiente a garantire un controllo costante della condannata. Il provvedimento non indicava la data di commissione del reato posto a fondamento dell’esecuzione in corso. Avverso tale ordinanza la condannata proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte premette che la ricorrente non articola alcun motivo in punto di applicazione retroattiva della disposizione introdotta dal d.l. n. 45 dell’11.4.2025, di certo peggiorativa, probabilmente perché la condizione di gravidanza risulta introdotta processualmente solo con la domanda del settembre 2025. Il tema dell’efficacia nel tempo esula pertanto dalle valutazioni del Collegio: sia il Tribunale di Sorveglianza sia la ricorrente modellano le rispettive argomentazioni sul testo dell’art. 147 cod. pen. come novellato dal citato decreto legge.

La fondatezza della doglianza viene affermata in rapporto alla evidente insufficienza motivazionale rispetto al parametro legale della eccezionale rilevanza del pericolo di commissione di altri delitti. Con tale espressione il legislatore ha realizzato un complesso bilanciamento tra le esigenze di tutela della donna in gravidanza, del nascituro e della prima infanzia, da un lato, e quelle della collettività, dall’altro.

Da tale bilanciamento discende l’obbligo, in capo al giudice di sorveglianza che neghi il differimento anche nella forma della detenzione domiciliare, di una motivazione rafforzata rispetto all’ordinario pericolo di reiterazione di condotte devianti. Se l’esistenza di una condizione di pericolosità soggettiva può essere desunta, in via generale, dalla mera constatazione di una certa serialità di condotte illecite, nel caso particolare dell’art. 147, comma 4, cod. pen. ciò non appare sufficiente.

Il giudice deve invece motivare in modo specifico circa una elevatissima probabilità di riproduzione della condotta illecita, pure in un contesto caratterizzato da profili di evidente fragilità della donna, incinta o madre di prole inferiore a tre anni. Simile valutazione non risulta espressa nella stringata decisione impugnata, con conseguente accoglimento del primo motivo, assorbente degli ulteriori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *