Il parere negativo della Soprintendenza prevale nella conferenza di servizi e impone (TAR Toscana n. 1252 del 05.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di conferenza di servizi, la determinazione conclusiva è assunta sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni coinvolte, e la prevalenza va riferita all’interesse pubblico ritenuto preponderante, da determinarsi con discrezionalità e motivazione dell’amministrazione procedente, bilanciando gli interessi coinvolti. Il parere negativo della Soprintendenza in materia paesaggistica, ove fondato su un giudizio di sintesi relativo alle caratteristiche del territorio e ai rischi di infiltrazione di materiale di scarto nel sottosuolo, prevale sui pareri favorevoli privi di considerazioni tecnico-scientifiche idonee a escludere i possibili impatti. La previsione della destinazione estrattiva in astratto non impone di autorizzare ogni singolo progetto di coltivazione, dovendo ciascuno recare le misure di tutela del patrimonio carsico e delle risorse idriche. È infondata la censura di disparità di trattamento ove il ricorrente non dimostri l’analogia del proprio progetto con quelli asseritamente autorizzati.
Il Fatto
La società ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento con cui il Parco regionale aveva negato la pronuncia di compatibilità ambientale per la riattivazione di una cava dismessa, mediante lo sviluppo di due gallerie in allontanamento da una cavità carsica. Il diniego si fondava sul parere definitivo negativo della Soprintendenza, che il Parco aveva ritenuto prevalente sulle posizioni favorevoli espresse in conferenza di servizi. La società agiva anche per il risarcimento dei danni derivanti dall’asserita illegittimità del diniego.
La ricorrente contestava, in particolare, che la Soprintendenza non si fosse misurata con le previsioni progettuali e con le misure di mitigazione, che avesse invaso il campo della tutela ambientale, che il parere fosse immotivato e fondato sui risultati di attività passate condotte da altro operatore, e che i termini procedimentali e le modalità di svolgimento della conferenza fossero stati violati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi profili di doglianza e li ritiene infondati. Il provvedimento impugnato si basa sugli elaborati progettuali: il Parco disattende il parere favorevole del Comune perché fondato su una mera presunta distanza delle gallerie di progetto dalla cavità, senza considerazioni tecnico-scientifiche. Il progetto non aveva escluso le interferenze indirette, poiché la distanza richiamata non era orizzontale ma una differenza di quota, con sovrapposizione planimetrica dei tracciati.
La Corte chiarisce che la previsione della riattivabilità in astratto della cava ad opera del piano paesaggistico non equivale ad autorizzazione di ogni singola coltivazione. Ogni progetto deve recare le misure di tutela dei sistemi carsici e delle risorse idriche, e in giudizio viene in rilievo la riattivazione secondo il progetto proposto. Le valutazioni sulla permeabilità delle rocce e sui rischi di infiltrazione competono alla Soprintendenza, chiamata a tutelare il bene paesaggio ai sensi dell’art. 131, commi 1 e 4, D.Lgs. n. 42/2004.
Secondo il Tribunale, il giudizio della Soprintendenza è un giudizio di sintesi riferito al contesto concreto, non condizionato dai risultati negativi di attività passate. L’allegazione di una fotografia relativa a un diverso corso d’acqua non integra di per sé travisamento dei fatti. Irrilevante è altresì la mancata effettuazione di un ulteriore sopralluogo, poiché il materiale di scarto si produce al momento del taglio e ciò che conta è la potenzialità di infiltrazione in relazione alle caratteristiche del territorio, non contestate.
Quanto alle censure procedimentali, l’art. 25 della L.R. n. 40/2009 consente osservazioni entro quarantotto ore antecedenti la prima seduta; la perentorietà dei termini dell’art. 27-bis D. Lgs. n. 152/2006 non comporta esaurimento del potere di provvedere. Il Parco ha inoltre spiegato in termini plausibili che taluni documenti possono essere protocollati dopo, senza che siano dedotte discordanze tra contenuto degli atti e risultanze della conferenza: non può quindi ritenersi esclusa la valida partecipazione della Soprintendenza.
Sulla prevalenza, la Corte richiama il criterio qualitativo sostanziale, ribadito dalla giurisprudenza citata, per cui il Parco ha ritenuto con motivazione sintetica ma congrua che la tutela paesaggistica dovesse prevalere su un progetto recante criticità non superabili. Infine, il diniego si regge autonomamente sul parere negativo condiviso dal Parco, il che rende infondata la censura sul rapporto tra P.A.U.R. e titoli abilitativi. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese in favore del Parco e compensazione verso il Ministero.
Nota della Redazione
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