CIGO per gelo: irrilevante la decorrenza differita del singolo apprendista (TAR Trentino-Alto Adige n. 259 del 05.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di integrazione salariale ordinaria per eventi meteo, il giudizio di imprevedibilità va condotto sull’evento meteorologico che ha determinato la sospensione dell’attività e non sulla singola decorrenza della prestazione richiesta per ciascun lavoratore. È pertanto illegittimo, per travisamento dei fatti e errata motivazione, il provvedimento con cui l’INPS respinge la domanda di CIGO relativa a un apprendista, sul presupposto che alla data indicata come inizio della prestazione l’attività fosse già sospesa, quando la domanda non introduce un nuovo evento meteorologico, ma integra il numero dei beneficiari del trattamento già concesso per la medesima sospensione. Il differimento dell’inizio della prestazione, giustificato dalla frequenza della scuola professionale da parte dell’apprendista, costituisce un semplice adeguamento della decorrenza e non esclude il nesso causale con l’evento meteo gelo.
Il Fatto
La società ricorrente, impresa edile, nel dicembre 2023 sospendeva l’attività presso un cantiere a causa dell’abbassamento delle temperature, che impediva la regolare esecuzione dei lavori. Il 31 gennaio 2024 presentava all’INPS due domande di integrazione salariale ordinaria per la medesima sospensione, con causale evento meteo – gelo: la prima per 1.512 ore, riferita a sette operai; la seconda per 176 ore, riferita a un apprendista.
Le due domande si distinguevano solo per la decorrenza effettiva della prestazione: 18 dicembre 2023 per gli operai, 27 dicembre 2023 per l’apprendista, assente in cantiere nella prima settimana per la frequenza della scuola professionale. L’INPS accoglieva la prima domanda e respingeva la seconda, ritenendo che alla data del 27 dicembre 2023 l’attività fosse già sospesa e che mancasse quindi l’imprevedibilità dell’evento. La società impugnava il diniego davanti al TRGA di Bolzano.
La Motivazione della Corte
Il collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando l’art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 148/2015, che include tra i presupposti della CIGO le situazioni aziendali dovute a eventi transitori non imputabili all’impresa, comprese le intemperie stagionali. In attuazione dell’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 148/2015, l’art. 6 del d.m. 15 aprile 2016, n. 95442 riconduce alla causale «eventi meteo» la sospensione o riduzione dell’attività dovuta a eventi meteorologici, documentata da apposita relazione tecnica con bollettini meteo.
Il Tribunale rileva che l’INPS ha accolto la prima domanda, riconoscendo la sussistenza dei presupposti per il periodo dal 18 dicembre 2023 al 27 gennaio 2024, e ha invece respinto la seconda sul presupposto che l’evento del 27 dicembre 2023 fosse sopraggiunto quando l’attività era già sospesa. Tale lettura è però smentita dagli atti.
Dalla documentazione e dal supplemento istruttorio emerge che le due domande riguardavano lo stesso cantiere, lo stesso periodo di sospensione, la stessa causale e la stessa descrizione degli effetti dell’evento meteorologico. La seconda domanda non costituiva dunque una nuova richiesta legata a un distinto evento meteo, ma era finalizzata a integrare il numero dei beneficiari del trattamento già autorizzato per la medesima sospensione dei lavori.
Il differimento dell’inizio della prestazione per l’apprendista trovava causa nella frequenza della scuola professionale e non incideva sull’unitarietà dell’evento giustificativo. Il diniego è pertanto viziato da travisamento dei fatti, illogicità ed errata motivazione, anche in relazione all’art. 11 del d.m. n. 95442/2016, che impone una motivazione adeguata del provvedimento di rigetto in ordine agli elementi documentali e di fatto considerati.
Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento annullato, con condanna dell’Istituto previdenziale al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.