Rigetto osservazioni e ampliamento industriale tra discrezionalità e consumo di suolo (TAR Lombardia n. 3040 del 05.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pianificazione urbanistica le amministrazioni titolari del potere godono di ampia discrezionalità, con la conseguenza che la posizione dei privati recede rispetto alle scelte di merito, non sindacabili dal giudice amministrativo salvo che siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti. La deroga a tale regola è ammessa solo in presenza di un affidamento qualificato del privato a una specifica destinazione del suolo. L’interesse del privato alla conferma o al miglioramento della previgente disciplina costituisce interesse di mero fatto, non tutelabile in sede giurisdizionale.
Il Fatto
Una società operante nel settore metalmeccanico, con stabilimento nel territorio di un comune lombardo, manifesta all’amministrazione l’esigenza di ampliare il proprio insediamento produttivo. Nel 2018 il consiglio comunale adotta una variante generale al Piano di governo del territorio che destina le superfici di interesse in parte ad area agricola e in parte boschiva, le qualifica come area a sensibilità paesistica molto alta, le inserisce nella Rete Verde Locale e ne amplia la fascia di rispetto del depuratore consortile. La società presenta osservazioni, respinte con deliberazione del marzo 2019, e impugna quindi la variante definitiva insieme agli atti presupposti.
Il ricorso si fonda su tre ordini di censure: contraddittorietà e difetto istruttorio del rigetto delle osservazioni, posto che gli strumenti sovraordinati non conterrebbero alcun vincolo di non trasformabilità del bosco; travisamento dei fatti e manifesta irragionevolezza delle previsioni sulle aree interessate; mancanza di specifica giustificazione del sacrificio dell’interesse all’ampliamento, maturato anche sul presupposto di oneri assunti in una convenzione urbanistica.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale individua l’oggetto del gravame nella parte della variante che, rigettando le osservazioni, ha confermato la destinazione dell’area quale sistema agricolo e ambientale, in coerenza con le strategie del PGT che qualificano l’ambito come area ecologico-naturalistica da valorizzare nella Rete Verde Locale, anche nell’ottica di contenere i nuovi consumi di suolo.
Richiamato il consolidato orientamento, anche del Tribunale, il Collegio ribadisce che in materia di pianificazione urbanistica la discrezionalità dell’amministrazione è ampia e che il sindacato giurisdizionale resta confinato ai casi di arbitrarietà o irragionevolezza manifeste e di travisamento dei fatti, potendosi derogare a tale regola solo in presenza di un affidamento qualificato a una specifica destinazione del suolo, nella specie non ravvisabile (T.A.R. Milano, sez. IV, 14/07/2023, n. 1816).
Su questa base il Tribunale esclude che le circostanze allegate dal ricorrente — la presenza di aree degradate nelle vicinanze, l’esistenza di altri ambiti già trasformati, le modalità di calcolo della fascia di rispetto del depuratore — integrino gli estremi dell’eccesso di potere dedotto. La scelta di preservare l’area risulta coerente con il fine dichiarato del PGT di contenimento del consumo di suolo.
Quanto al motivo sulla mancata considerazione dell’aspettativa all’ampliamento, il Collegio richiama il principio per cui l’interesse del privato alla conferma della previgente disciplina è interesse di mero fatto, non tutelabile in sede giurisdizionale (Consiglio di Stato, sez. IV, 2 gennaio 2023, n. 21). Nel caso concreto, peraltro, il rigetto dell’osservazione richiama il provvedimento del 31 maggio 2017 con cui era stata già respinta l’istanza della società.
Il ricorso è pertanto respinto siccome destituito di fondamento; le spese del giudizio sono compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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