Revoca di contributo per inadempienza del beneficiario e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 1532 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riparto di giurisdizione nelle controversie sulla concessione e sulla revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche si determina in base alla natura della situazione soggettiva azionata. Quando la contestazione investe esclusivamente le inadempienze del beneficiario rispetto alle prescrizioni dell’atto di concessione, senza coinvolgere l’esercizio dell’apprezzamento discrezionale del concedente circa an, quid e quomodo dell’erogazione, la controversia appartiene al giudice ordinario. La giurisdizione amministrativa sussiste invece quando occorre sindacare la ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio, ovvero quando l’atto sia annullato o revocato per illegittimità o per originario contrasto con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del percettore. Alla declinatoria di giurisdizione consegue l’applicazione dell’art. 11 cod. proc. amm., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda riproposta innanzi al giudice indicato entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato.

Il Fatto

Una società aveva ottenuto, ai sensi della legge n. 488 del 1992, la concessione provvisoria di un contributo pubblico. Con successivo decreto il Ministero dello sviluppo economico aveva revocato l’agevolazione, disponendo il recupero della somma già versata, sul rilievo dell’inadempimento degli obblighi di realizzare l’investimento entro il termine fissato e di non distogliere le immobilizzazioni agevolate prima del quinquennio.

La beneficiaria ha impugnato il provvedimento davanti al giudice amministrativo, deducendo la decadenza dal potere di revoca, la prescrizione della pretesa, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la violazione della disciplina ministeriale di riferimento. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata posta in decisione all’udienza del 22 aprile 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio, dando atto in udienza della comunicazione ex art. 73 cod. proc. amm., il difetto di giurisdizione, qualificando la questione come pregiudiziale rispetto all’esame dei motivi di merito.

Il Tribunale richiama l’indirizzo consolidato secondo cui il criterio di riparto va individuato nella natura della situazione soggettiva azionata. La controversia sulla legittimità della revoca di un finanziamento determinata dall’inadempimento del beneficiario rientra nella giurisdizione del giudice ordinario quando la contestazione attenga esclusivamente alle inadempienze del percettore. A sostegno richiama Cass., Sez. Un., n. 19160 del 2023 e n. 19966 del 2023, nonché Cons. Stato, Sez. VI, n. 8934 del 2022 e Sez. V, n. 4716 del 2022.

La giurisdizione amministrativa resta circoscritta ai casi in cui occorra sindacare la ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio, o a quelli in cui l’atto sia annullato o revocato per illegittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse (Cass., Sez. Un., n. 17757 del 2023).

Nel caso concreto la revoca era stata disposta per il mancato rispetto del termine di realizzazione dell’investimento e dell’obbligo di mantenimento dei beni agevolati per il quinquennio. Da qui la qualificazione della posizione vantata dalla ricorrente in termini di diritto soggettivo, in assenza di qualsiasi margine discrezionale dell’Amministrazione o di ponderazione comparativa, con conseguente sussistenza della giurisdizione ordinaria.

Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, facendo salvi gli effetti della domanda ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. in caso di riproposizione innanzi al giudice ordinario competente per territorio entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state compensate in ragione della definizione della causa in punto di giurisdizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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