Prevalenza del piano paesaggistico sul piano di lottizzazione e limiti del giudicato (Cons. Stato n. 6541 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni dei piani paesaggistici sono prevalenti sugli atti di pianificazione urbanistica a incidenza territoriale, ai sensi dell’art. 145, comma 3, cod. beni culturali, e tale prevalenza non è derogabile dalla legislazione regionale. Il piano di lottizzazione approvato in vigenza delle norme di salvaguardia del PTPR adottato è illegittimo, perché adotta una destinazione dei suoli incompatibile con la disciplina paesaggistica sopravvenuta. Il giudicato che impone all’amministrazione di concludere un procedimento non la vincola sui tratti liberi dell’azione amministrativa, da esercitarsi secondo i presupposti fattuali e normativi sopravvenuti. Nelle situazioni giuridiche durevoli, il criterio di individuazione della disciplina applicabile è quello del tempus regit actum.

Il Fatto

Un’associazione ambientalista impugna davanti al TAR Lazio gli atti di adozione e approvazione del piano di lottizzazione relativo a un comprensorio ricadente nel territorio comunale, approvato con deliberazione consiliare del 6 dicembre 2011. L’area era stata interessata da un vincolo paesaggistico apposto nel 2001, in ragione della designazione del sito come bene UNESCO, e successivamente riclassificata dal PTPR regionale come paesaggio naturale agrario.

Il TAR accoglie il ricorso e annulla i provvedimenti impugnati. La società proponente appella, deducendo la tardività del ricorso, l’omessa impugnazione del PRG e degli strumenti attuativi originari, la violazione del giudicato formatosi su una precedente pronuncia del Consiglio di Stato che aveva ordinato al Comune di concludere il procedimento, e la natura di variante del piano approvato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello, confermando la sentenza con diversa motivazione. Sul primo motivo, la copia dell’albo pretorio online prova che la pubblicazione della delibera si è svolta dal 15 al 30 dicembre 2011; la notifica del 28 febbraio 2012 è dunque tempestiva, intervenuta nel sessantesimo giorno dalla scadenza del termine di pubblicazione.

Quanto all’omessa impugnazione del PRG e degli strumenti attuativi, il motivo è infondato. Le norme del PRG comunale non trovano applicazione perché in contrasto con il PTPR sopravvenuto. La pianificazione urbanistica deve essere coordinata con quella territoriale; il piano paesaggistico, ai sensi dell’art. 143 cod. beni culturali, ha natura mista e le sue prescrizioni, per l’art. 145, comma 3, prevalgono sugli altri strumenti. Il Collegio richiama il principio di prevalenza affermato dalla Corte cost. n. 11 del 2016 e dalla sentenza n. 180 del 2008, nonché il rafforzamento dell’inciso di non derogabilità introdotto dal d.lgs. n. 63/2008.

Sul terzo motivo, il Collegio esclude la violazione del giudicato. L’Adunanza Plenaria n. 11 del 2016 ha chiarito che il giudicato non incide sui tratti liberi dell’azione amministrativa, fondati su presupposti fattuali e normativi diversi e successivi. Nelle situazioni giuridiche durevoli, il mutamento del quadro normativo determina una successione cronologica tra fonti, con applicazione del principio del tempus regit actum. Il TAR ha quindi correttamente valutato la sopravvenienza del PTPR. Il Collegio richiama altresì l’Adunanza Plenaria n. 2 del 2013 e l’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015, che consente di prescindere dall’eccezione di carenza di interesse in caso di appello infondato nel merito.

Il quarto motivo è smentito dai fatti: l’osservazione comunale volta a ottenere la trasformabilità dell’area è stata respinta, non accolta. Il piano è stato approvato sul falso presupposto dell’accoglimento. Quanto al quinto motivo, la delibera di adozione e quella di approvazione definitiva riguardano un nuovo piano di lottizzazione, non una variante del precedente, come emerge dal contenuto del piano, dall’istruttoria e dalla convenzione.

L’appello è respinto; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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