Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla carta del docente (TAR Sicilia n. 649 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento dell’amministrazione, ordina l’esecuzione del giudicato e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è accolta e commisurata agli interessi legali. Il principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale esclude il compenso ulteriore del commissario.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, agiva ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 359/2025 emessa dal Tribunale di Agrigento. Con quella decisione il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire alla parte la carta del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.

Il ricorrente deduceva l’inadempimento dell’amministrazione e chiedeva l’esecuzione del titolo, la nomina di un commissario e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si costituiva con atto di mera forma. La causa passava in decisione all’udienza camerale del 14 gennaio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via preliminare l’ammissibilità dello strumento. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza anche per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata: la pretesa azionata rientra dunque nel perimetro dell’istituto.

Il giudice verifica poi il passaggio in giudicato, attestato dalla competente cancelleria in data 8.08.2025. Accerta altresì il rispetto degli adempimenti che condizionano la proponibilità dell’azione. In particolare, risulta rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, poiché la sentenza notificata all’amministrazione il 19.03.2025 e il ricorso è stato notificato e depositato in data 21-25 agosto 2025.

Accertato l’inadempimento del Ministero, il ricorso è fondato e viene accolto. Il Tribunale ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza attraverso il riconoscimento della carta del docente spettante, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della presente sentenza.

Per l’ipotesi di perdurante inerzia, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della parte interessata in un ulteriore termine di sessanta giorni, senza ulteriore compenso in applicazione del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

È accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali su quanto dovuto, con decorrenza dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo o all’efficacia della nomina del commissario. Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate in dispositivo con distrazione in favore del difensore antistatario, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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