Concorso in rapina impropria ed estorsione ricorsi inammissibili per genericità (Cass. pen. Sez. 2 n. 12745 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto con motivi generici, che reiterano doglianze già correttamente disattese dal giudice di appello, senza confrontarsi con le argomentazioni logiche e giuridiche poste a fondamento della decisione impugnata. Sono, altresì, non consentiti in sede di legittimità i motivi che prospettano una lettura alternativa delle risultanze probatorie, limitandosi a censurare le valutazioni di merito in fatto. La mancata specificazione della sede processuale in cui sarebbe stata avanzata un’istanza difensiva, quale quella di sostituzione della pena detentiva, determina la genericità del motivo, ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ove emerga un profilo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Il Fatto
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 14 maggio 2025, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, aveva rideterminato le pene nei confronti di quattro imputati, dichiarando estinti per prescrizione alcuni reati e riconoscendo, per uno di essi, l’attenuante di cui all’art. 116, secondo comma, cod. pen. per la rapina impropria aggravata. Le condanne residue concernevano, in particolare, i delitti di concorso in rapina impropria ed estorsione, nonché di furto in abitazione.
Avverso tale sentenza, i difensori degli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla conferma delle condanne, al mancato riconoscimento di attenuanti e alla configurabilità dell’aggravante della privata dimora. I giudici di appello avevano, infatti, escluso la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate e confermato la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, n. 3-bis, cod. pen., in relazione alla masseria ove era avvenuta una delle rapine.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che i motivi di ricorso erano “prevalentemente non consentiti” e, al contempo, “privi della specificità necessaria” ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto meramente riproduttivi delle doglianze già disattese dalla Corte di appello, senza un effettivo confronto con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata. Le difese, infatti, avevano proposto una lettura alternativa delle prove, articolando censure di natura fattuale, non ammissibili in sede di legittimità.
Con specifico riferimento al ricorso di uno degli imputati, la Corte ha giudicato manifestamente infondato il motivo concernente il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, in ragione del corretto richiamo al divieto di prevalenza con l’aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, n. 3-bis, cod. pen., norma dichiarata vigente ratione temporis. È stato, inoltre, ritenuto inammissibile per genericità il motivo relativo alla mancata motivazione sull’istanza di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva, non avendo la difesa specificato “né dove né in quale sede” tale richiesta fosse stata avanzata.
Quanto alla posizione di un altro imputato, la Corte ha escluso che l’affermazione di colpevolezza per il delitto di estorsione fosse fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, acquisite ex art. 512 cod. proc. pen., essendo emerso dalla motivazione della sentenza impugnata che la prova era stata tratta anche dal contenuto, chiaro e univoco, delle intercettazioni telefoniche. La Corte ha, altresì, ritenuto manifestamente infondato il motivo concernente il diniego delle attenuanti generiche, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato sulla capacità a delinquere e sulla gravità dei fatti.
Infine, la censura relativa alla mancata esclusione dell’aggravante del numero di persone o della violenza sulle cose, della quale avrebbero dovuto beneficiare due imputati a seguito di una richiesta avanzata dal difensore di un coimputato, è stata dichiarata inammissibile in quanto del tutto generica, non essendo stato chiarito quale coimputato avesse formulato l’istanza, né per quale capo di imputazione. La Corte ha, quindi, dichiarato i ricorsi inammissibili, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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