Nessun obbligo autonomo di previdenza complementare per difesa e sicurezza (TAR Sardegna n. 266 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
I singoli dipendenti appartenenti al comparto della difesa e della sicurezza non sono titolari della legittimazione attiva a far valere l’omessa attivazione delle procedure istitutive della previdenza complementare, né ad agire in risarcimento del danno che ne derivi. La materia è devoluta integralmente alle procedure di negoziazione e di concertazione sindacale, sicché i dipendenti sono portatori di un interesse solo indiretto e riflesso, mentre la titolarità delle posizioni coinvolte spetta alle organizzazioni sindacali e ai comitati di rappresentanza. Le amministrazioni datrici non hanno alcun autonomo obbligo di provvedere, non potendo disciplinare unilateralmente la materia, e nessun termine è previsto dal legislatore per l’attuazione del sistema. Ne deriva l’insussistenza del requisito dell’antigiuridicità della condotta e dell’ingiustizia del danno, oltre alla mancanza di prova dell’an e del quantum del pregiudizio allegato.

Il Fatto

I ricorrenti, dipendenti del Ministero della Difesa in servizio presso l’Arma dei Carabinieri dopo il transito dal Corpo Forestale dello Stato a decorrere dal 1° gennaio 2017, lamentano che per il personale militare non siano mai state attivate le procedure per l’istituzione della previdenza complementare. Essi assumono che le amministrazioni intimate fossero gravate dall’obbligo di avviare e concludere la concertazione sindacale prevista dall’art. 26, comma 20, legge n. 448/1998 e chiedono il risarcimento del danno, parametrato alla quota contributiva che sarebbe stata versata al fondo, al risparmio fiscale IRPEF e alla rivalutazione del trattamento di fine servizio destinato al fondo.

Si costituiscono la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Difesa e il Ministero delle Politiche Agricole, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva e, nel merito, l’infondatezza. I ricorrenti chiedono un rinvio della trattazione per la pendenza di un reclamo dinanzi al Comitato europeo per i diritti sociali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende l’istanza di rinvio richiamando l’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm.: il differimento della trattazione è ammesso solo per casi eccezionali, non disponendo le parti dei tempi del processo. La pendenza del reclamo dinanzi al Comitato europeo non integra una ragione di pregiudizialità e la causa è matura per la decisione.

Nel merito, la questione centrale è la legittimazione attiva dei singoli dipendenti rispetto all’accertamento dell’obbligo di dare attuazione alla previdenza complementare. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, in particolare Cons. Stato, Sez. IV, n. 502/2014 e Cons. Stato, Sez. II, n. 8440/2021, secondo cui la legittimazione compete in via generale ai soli titolari di un interesse concreto e attuale direttamente riguardato dalla norma attributiva del potere. Poiché l’atto conclusivo del procedimento ha natura normativa e disciplina una serie indeterminata di rapporti di pubblico impiego, i dipendenti sono destinatari solo indiretti delle misure, non essendo titolari di un interesse personale e specificamente tutelato.

Non rileva, osserva il TAR, che i precedenti siano stati resi in giudizi ex art. 117 cod. proc. amm. contro il silenzio: anche nel caso in esame l’accertamento dell’obbligo di provvedere costituisce oggetto del giudizio, seppure in funzione della domanda risarcitoria. Rileva invece che l’art. 26, comma 20, legge n. 448/1998 abbia riservato alla negoziazione e alla concertazione, previste dal d.lgs. n. 195/1995, sia la disciplina del trattamento di fine rapporto sia l’istituzione delle forme pensionistiche complementari ai sensi dell’art. 3, d.lgs. n. 124/1993. Gli artt. 40 e 67 d.P.R. n. 254/1999 e l’art. 24 del d.P.R. n. 255/1999 hanno attribuito a tali procedure la definizione dei fondi, delle quote contributive e delle modalità di trasformazione della buonuscita. L’iniziativa del procedimento spetta al Ministro per la pubblica amministrazione, non ai ministeri datrici.

Nel merito, il ricorso è comunque infondato: il sistema è stato dal legislatore integralmente devoluto alla contrattazione collettiva, con la conseguenza che le amministrazioni non hanno alcun autonomo obbligo di provvedere e nessun termine tassativo è previsto per l’attuazione. Difetta quindi l’antigiuridicità della condotta. Il danno, inoltre, non si presume iuris tantum in relazione al ritardo: il danneggiato deve provare gli elementi costitutivi ex art. 2697 c.c., recessivi dolo o colpa. Le norme convenzionali invocate non mutano l’esito: l’aspettativa alla previdenza complementare non è un “bene” ai sensi dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, mancando un diritto di credito attuale, e la Carta sociale europea è priva di effetto diretto, richiedendo un intervento della Corte costituzionale sul presupposto dell’art. 117, comma 1, Cost. Il danno è infine generico e congetturale, non essendovi prova di un pregiudizio attuale in capo a dipendenti ancora in servizio. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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