Distanziometro applicabile al subentro nel corner scommesse (TAR Liguria n. 333 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il distanziometro previsto dalla normativa regionale e dal regolamento comunale sui giochi leciti si applica anche al soggetto che subentra nella gestione di un corner scommesse già in esercizio, senza necessità di una nuova apertura. Le disposizioni che impongono distanze minime dai luoghi sensibili hanno effetto di conformazione dell’attività economica e si applicano anche ai rapporti in corso, senza violazione del principio di irretroattività. Il difetto del requisito distanziometrico impedisce il rilascio della licenza ex art. 88 t.u.l.p.s., restando irrilevante che l’attività sia iniziata prima dell’entrata in vigore della disciplina. La circolare ministeriale che limita il controllo alle sole nuove aperture costituisce semplice istruzione operativa e non deroga al quadro normativo.

Il Fatto

Il ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante di una società, ha impugnato il provvedimento con cui il Questore ha respinto l’istanza di rilascio della licenza ex art. 88 t.u.l.p.s. per la raccolta di scommesse sportive in un locale del centro cittadino. L’interessato operava nel medesimo esercizio come Centro Trasmissione Dati per un bookmaker estero, con comunicazioni ex art. 1, comma 644, legge n. 190/2014; successivamente la società aveva preso in locazione l’immobile e aveva chiesto la licenza quale incaricata di una concessionaria statale.

Il diniego si fondava su due rilievi: la violazione del piano comunale del commercio, che vieta nuove aperture di centri scommesse nella zona tutelata, e la mancata osservanza delle distanze minime dalla L.R. Liguria n. 17/2012 e dal regolamento comunale sui giochi leciti, per la vicinanza a una chiesa, a una biblioteca e a uno sportello bancomat. Il ricorrente ha sostenuto di non porre in essere una nuova apertura, ma una mera volturazione dell’esercizio preesistente.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ritiene non decisiva la questione dell’equiparazione tra bookmakers esteri operanti ex art. 1, comma 644, legge n. 190/2014 e concessionari nazionali. Anche accogliendo la tesi del subentro nell’esercizio preesistente, difetta comunque il requisito distanziometrico richiesto per il titolo di polizia.

La configurazione della fattispecie come prosecuzione del corner scommesse già attivo sottrae la società al divieto del piano comunale del commercio, che colpisce solo nuove aperture e trasferimenti. Non la esime invece dagli obblighi sulle distanze minime. La L.R. n. 17/2012 fissa il limite di 300 metri da istituti scolastici, luoghi di culto, impianti sportivi, centri giovanili e strutture sanitarie, e consente ai Comuni di introdurre ulteriori divieti di localizzazione.

Il regolamento comunale sui giochi leciti amplia il novero dei luoghi sensibili, prescrivendo 300 metri da biblioteche, spiagge e caserme e 100 metri da sportelli bancari, postali, bancomat e agenzie di prestiti. Il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui i limiti distanziometrici si applicano sia alle sale da gioco sia alle sale scommesse, perché entrambe espongono al rischio di ludopatia (Cons. St., sez. V, 23 febbraio 2024, n. 1796; Cons. St., sez. III, 26 marzo 2021, n. 2579).

Quanto all’applicazione nel tempo, la Corte esclude la violazione del principio di irretroattività: le attività economiche che si svolgono in un arco temporale indefinito devono uniformarsi alla disciplina sopravvenuta. La norma regionale produce un effetto di conformazione e l’amministrazione è tenuta ai relativi controlli anche sulle attività in corso (Cons. St., sez. V, 12 agosto 2024, n. 7099).

Non giova al ricorrente la circolare ministeriale invocata, che limita la verifica alle nuove aperture: si tratta di una semplice istruzione operativa, legata a una presunzione di rispetto dei criteri in caso di subentro. È escluso anche il legittimo affidamento, poiché il difetto dei requisiti giustifica in ogni tempo la decadenza dalla posizione soggettiva. Poiché l’immobile si colloca entro la distanza vietata da tre luoghi sensibili, il ricorso è infondato e viene rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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