Previdenza complementare forze di polizia: danno non provato né imputabile (TAR Molise n. 85 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità della pubblica amministrazione per la mancata attivazione delle forme di previdenza complementare, il mero fatto oggettivo della mancata istituzione del fondo non integra gli estremi del fatto illecito. La domanda risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. esige che il danneggiato alleghi e provi la condotta, commissiva od omissiva, imputabile all’Amministrazione, il nesso causale, l’ingiustizia del danno e l’elemento soggettivo. Poiché la previdenza complementare va istituita a valle delle procedure di negoziazione e concertazione tra parte pubblica e organizzazioni rappresentative, il ricorrente deve indicare in quale fase e per quale iniziativa ascrivibile alla parte pubblica il risultato sia stato impedito. Non opera, in tale contesto, alcuna presunzione di responsabilità a carico dell’Amministrazione.

Il Fatto

I ricorrenti, dipendenti del comparto sicurezza e difesa in servizio dal 1° gennaio 2017 presso il ruolo forestale dell’Arma dei Carabinieri, hanno convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e altre amministrazioni per ottenere la condanna al risarcimento del danno derivante dalla mancata attivazione delle forme di previdenza complementare previste dal d.lgs. n. 195/1995 e dall’art. 26, comma 20, l. n. 448/1998.

Il pregiudizio era articolato nella mancata alimentazione del fondo per la quota a carico dell’Amministrazione, nella perdita del risparmio fiscale IRPEF e nella mancata destinazione del trattamento di fine rapporto al fondo. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l’incompetenza territoriale, il difetto di interesse e di legittimazione passiva e, nel merito, l’infondatezza. I ricorrenti hanno chiesto il rinvio dell’udienza in attesa della decisione del Comitato europeo per i diritti sociali sul reclamo n. 213/2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di incompetenza territoriale. Trova applicazione il criterio della sede di servizio di cui all’art. 13, comma 2, cod. proc. amm., non essendo impugnato alcun atto a efficacia generale, come chiarito da Cons. Stato, Sez. n. 3166 del 2015. Quanto agli altri profili in rito, il Tribunale soprassiede in ragione dell’infondatezza nel merito.

Il Tribunale esclude la legittimazione passiva del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, non recando il ricorso censure avverse a comportamenti a essi ascrivibili. Dispone quindi l’estromissione dei due dicasteri dal giudizio.

Nel merito, il Collegio richiama il consolidato orientamento per il quale la responsabilità dell’Amministrazione ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano, con la necessaria prova di danno, ingiustizia, nesso causale e colpevolezza (Cons. Stato, Sez. V, n. 219/2024; Adunanza Plenaria n. 7/2021). Sul piano dell’onere della prova opera pienamente l’art. 2697 cod. civ., senza il temperamento del metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento.

La domanda risulta lacunosa. I ricorrenti si limitano ad allegare il fatto oggettivo della mancata attivazione della previdenza complementare, senza identificare la condotta contra ius imputabile alla parte pubblica. La previdenza complementare avrebbe dovuto essere istituita mediante procedure di negoziazione e concertazione tra amministrazioni e organizzazioni rappresentative dei dipendenti. Su questo i ricorrenti non hanno fornito alcun principio di prova: non hanno dimostrato che le procedure non siano state avviate, né che siano state concluse senza esito per resistenze ingiustificate dell’Amministrazione. La difesa erariale ha invece documentato una pluralità di iniziative del Dipartimento per la Funzione Pubblica tra il 1999 e il 2018, senza replica avversaria.

Non convince l’assunto secondo cui spetterebbe all’Amministrazione la prova liberatoria di un inadempimento imputabile alle strutture sindacali. Tale onere riguarda l’adempimento di un’obbligazione individuale, non una vicenda in cui il risultato doveva scaturire da una concertazione tra parti distinte. Non vi è dunque spazio per una presunzione di responsabilità. Il Collegio richiama infine l’orientamento del TAR Lazio, sez. IV ter, n. 3422/2024, confermato da Cons. Stato, sez. II, n. 147 del 2024: il dipendente è titolare di un interesse soltanto indiretto e riflesso rispetto all’avvio e alla conclusione dei procedimenti negoziali, appartenenti alle organizzazioni sindacali e ai Comitati centrali di rappresentanza. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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