Verifica delle prove concorsuali solo per errori manifesti (TAR Lazio n. 10360 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione delle prove scritte di un concorso pubblico costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, essendo espressione di un giudizio qualitativo sulla preparazione scientifica dei candidati. Il sindacato del giudice amministrativo su tali atti è circoscritto al riscontro di evidenti errori di fatto o di giudizio, che lascino trasparire un manifesto travisamento dei fatti ovvero una manifesta illogicità o irragionevolezza. L’autovalutazione dell’elaborato da parte del candidato, in quanto espressione di un giudizio personale, non è idonea a inficiare la legittimità del giudizio valutativo della commissione, né può tradursi in una richiesta di rivalutazione da parte del giudice.

Il Fatto

Un funzionario dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato partecipava al concorso interno per l’accesso alla qualifica di dirigente, indetto con delibera del 20 settembre. Il bando prevedeva la valutazione dei titoli di servizio (max 30 punti), due prove scritte (max 15 punti ciascuna) e una prova orale, con accesso alle seconde subordinato al raggiungimento di almeno 18 punti nella prima fase. Escluso per aver ottenuto 16,75 punti nella valutazione dei titoli, il candidato veniva ammesso con riserva alle prove scritte in via cautelare.

All’esito della prima prova scritta riportava un punteggio di 7, inferiore alla soglia minima di 9 punti. Proponeva quindi ricorso per motivi aggiunti avverso la valutazione dell’elaborato e le modalità di svolgimento della prova, mentre restavano impugnati gli atti della fase preliminare. Nel corso del giudizio, il ricorrente decedeva; la difesa erariale depositava il certificato, ma nessuna dichiarazione di interruzione veniva formalizzata.

La Motivazione della Corte

Il collegio esamina in via prioritaria i motivi aggiunti, concernenti il segmento procedimentale successivo alla selezione dei titoli, ritenendoli infondati. Quanto alla censura sulle tracce d’esame, l’art. 6 del bando non imponeva che la prima prova scritta concernesse unitariamente le materie organizzative e di gestione delle risorse, limitandosi a richiederne la trattazione congiunta per accertare le capacità manageriali. La predisposizione di tre tracce per ciascuna materia, con successiva estrazione, rientrava pertanto nei margini di discrezionalità della commissione, senza profili di manifesta irragionevolezza: la prova orale avrebbe comunque completato la verifica delle conoscenze, inserendo la prova scritta in una trama valutativa complessiva e coerente.

Quanto alla valutazione dell’elaborato, il collegio richiama la giurisprudenza costante per cui i giudizi della commissione d’esame hanno natura qualitativa e sono sindacabili solo per evidenti errori di fatto o manifesta illogicità, richiamando Cons. Stato, sez. III, 13.10.2025, n. 8021. La parte ricorrente aveva contrapposto alla valutazione della commissione una mera autovalutazione del proprio scritto, senza evidenziare puntuali profili di travisamento o illogicità, sostanzialmente sollecitando una rivalutazione del merito da parte del giudice, non consentita in sede di legittimità.

In relazione alla sopravvenienza della morte del ricorrente, il collegio osserva che l’art. 300, commi 1 e 2, c.p.c., applicabile in forza del rinvio di cui all’art. 79, comma 2, c.p.a., rimette al difensore della parte deceduta la valutazione sull’opportunità di dichiarare l’evento interruttivo, nell’esclusivo interesse del rappresentato (richiamando Cons. Stato, sez. II, 17.3.2021, n. 2293). La circostanza, in ipotesi, avrebbe potuto comportare una sopravvenuta carenza di interesse, ma l’infondatezza dei motivi consente di prescinderne.

Accertata l’infondatezza delle censure sulla prova scritta, il collegio dichiara assorbiti i motivi concernenti la valutazione dei titoli, per difetto di interesse: l’eventuale annullamento di quella fase non avrebbe procurato alcun vantaggio alla parte, ormai esclusa per il mancato superamento della soglia minima nella prova scritta. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese per le peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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