Ottemperanza al giudicato e penalità di mora contro l’ASP inadempiente (TAR Calabria n. 366 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il rapporto assicurativo intercorrente tra l’amministrazione condannata e la compagnia non incide sull’obbligo di esecuzione del giudicato. La sentenza che condanna l’assicuratore a tenere indenne l’ente assicurato non determina alcuna sostituzione nel rapporto obbligatorio: l’amministrazione resta debitrice principale e deve adempiere integralmente la pretesa creditoria, salva la successiva rivalsa. L’inadempimento si presume provato se l’amministrazione non dimostra di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche per le sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro e si cumula con gli interessi legali, avendo carattere sanzionatorio.

Il Fatto

Il Tribunale di Vibo Valentia aveva condannato l’ASP di Vibo Valentia al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti da un minore e dai suoi genitori, oltre alle spese; aveva inoltre accolto la domanda di garanzia, condannando la compagnia assicurativa a tenere indenne l’ente assicurato. La Corte d’Appello di Catanzaro ha rigettato l’appello dell’ASP, confermando la decisione di primo grado.

La ricorrente, nella qualità, ha adito il TAR Calabria con ricorso ex art. 112 c.p.a. per l’esecuzione del giudicato, chiedendo il pagamento delle somme liquidate e degli interessi legali, nonché l’ulteriore condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo. L’amministrazione si è difesa sostenendo che la titolarità della situazione debitoria sarebbe esclusivamente in capo all’assicurazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso ammissibile e fondato. L’eccezione dell’amministrazione non regge: nel giudizio di ottemperanza non rilevano i rapporti interni tra l’ASP e la compagnia in amministrazione straordinaria. La sentenza di condanna si è limitata a imporre all’assicuratore di tenere indenne l’assicurata, cioè di rimborsarla secondo le modalità della polizza, senza che ciò determini alcuna sostituzione nel rapporto obbligatorio.

Ne consegue che l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della ricorrente, basata su una decisione passata in giudicato, salvo poi chiedere il rimborso all’assicurazione. Sul piano probatorio, l’ente non ha dimostrato, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Sussistono quindi tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.

Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il TAR ne afferma l’ammissibilità anche quando l’ottemperanza riguarda sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Richiama sul punto Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e la novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 l. n. 208 del 2015. Non emergono iniquità o cause ostative: la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta. Il carattere sanzionatorio dell’istituto consente il cumulo con gli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella condanna.

Il dispositivo assegna all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla notificazione per l’esecuzione del giudicato, al netto delle somme già corrisposte. In caso di inerzia nomina Commissario ad acta il Prefetto di Vibo Valentia, con facoltà di delega, per provvedere entro i successivi sessanta giorni su istanza della ricorrente. Le spese del giudizio, liquidate in € 4.906,00 oltre accessori, sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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