La OS32 non è categoria a qualificazione obbligatoria né impone subappalto necessario (Cons. Stato n. 5761 del 04.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La categoria superspecialistica OS32 (strutture in legno) non rientra tra le categorie a qualificazione obbligatoria elencate dall’art. 12, comma 2, lettera b), del d.l. n. 47/2014, ratione temporis applicabile. L’operatore economico in possesso dell’attestazione SOA nella categoria prevalente per l’intero importo dell’appalto può eseguire direttamente le lavorazioni scorporabili, anche superspecialistiche, senza essere qualificato in esse e senza ricorrere al subappalto necessario. Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione di gara in materia di offerta tecnica, salvo il limite dell’abnormità o della palese inattendibilità. Le censure che non dimostrano il travisamento o l’irrazionalità della scelta tecnica sono inammissibili.
Il Fatto
Si controverte su un appalto finanziato con fondi PNRR per la realizzazione di una scuola in provincia di Caserta. Poiché parte dell’edificio andava realizzata con strutture in legno, oltre alle categorie OG1 e OG11 risultava necessaria la qualificazione superspecialistica OS32. In un primo momento il consorzio appellante era primo classificato e il consorzio controinteressato secondo. A seguito di ricorso di quest’ultimo, la Provincia di Caserta annullava in autotutela la prima aggiudicazione e riformulava la graduatoria, collocando al primo posto la controinteressata.
Il consorzio originariamente aggiudicatario impugnava la nuova determinazione, contestando la dichiarazione di subappalto della prima classificata e il punteggio dell’offerta tecnica. Il TAR Campania rigettava il ricorso. Proponeva appello il consorzio soccombente, lamentando omessa pronuncia sull’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, erronea applicazione delle norme sul subappalto obbligatorio e ingiustizia nella valutazione dell’offerta tecnica.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, il Consiglio di Stato rileva che i punteggi contestati erano tabellari, di tipo on/off: la commissione aveva negato alla controinteressata punti che le spettavano in presenza di requisiti pacificamente posseduti. Il potere esercitato era dunque vincolato, non discrezionale, e la correzione operata in autotutela trovava adeguata motivazione nel riconoscimento dell’errore iniziale. Il giudice di primo grado aveva quindi sufficientemente considerato le doglianze dell’appellante.
Sul secondo motivo, la Corte affronta il nodo centrale: la dichiarazione di subappalto della controinteressata sarebbe stata generica e la OS32 avrebbe imposto il subappalto necessario. La censura è formulata in modo generico e non dimostra l’invalidità della dichiarazione. Nel merito, la categoria OS32, pur superspecialistica, non è a qualificazione obbligatoria perché non compare nell’elenco dell’art. 12, comma 2, lettera b), del d.l. n. 47/2014.
La Corte richiama la propria sentenza n. 5972 del 16 giugno 2023, che ha sposato la tesi della qualificazione semplificata per le lavorazioni OS32 di importo inferiore al 10%, e la sentenza n. 8096 del 17 dicembre 2020. Poiché l’aggiudicataria possedeva l’attestazione SOA nella categoria prevalente OG1 per l’intero importo, non era tenuta a qualificarsi in OS32 né a ricorrere al subappalto necessario, potendo eseguire direttamente le lavorazioni.
Sul terzo motivo, relativo ai punteggi dell’offerta tecnica, la Corte ribadisce i limiti del sindacato giudiziale sulla discrezionalità tecnica, richiamando la sez. IV n. 1445 del 2022. Le censure risultano generiche o infondate: quanto al criterio dei prato e degli arredi esterni e a quello degli arredi fissi, l’appellante non opera alcuna comparazione effettiva con le soluzioni della controinteressata; quanto al rivestimento in lamiera, la censura poggia su erronei presupposti in fatto, essendo i computi metrici sostanzialmente coincidenti. L’appello è pertanto rigettato nel suo complesso.
Nota della Redazione
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