Cessazione materia del contendere per regolarizzazione versamenti nel giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 147 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la sopravvenuta regolarizzazione dei versamenti da parte dell’agente contabile, intervenuta mediante il pagamento al Comune delle somme ancora dovute a saldo con l’aggiunta degli accessori, determina la cessazione della materia del contendere. La pronuncia presuppone l’accertamento, da parte del magistrato istruttore, della persistente discrepanza tra quanto riversato e quanto effettivamente dovuto in base ai dati acquisiti e alle dichiarazioni periodiche trasmesse all’Ente locale, nonché l’integrale adempimento successivo dell’obbligato.
Il Fatto
Il giudizio concerneva il conto giudiziale di un agente contabile, gestore di una struttura ricettiva nel Comune di Fano, relativo alla riscossione e al riversamento dell’imposta di soggiorno per l’anno 2020. Il conto, redatto sul mod. 21 ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. z), del D.P.R. n. 194/1996, indicava in € 441,00 le somme riscosse e versate. Il magistrato istruttore, mediante raffronti con i dati del portale “Alloggiati web” e le dichiarazioni periodiche trasmesse al Comune, aveva rilevato una discrepanza di € 4.068,00 rispetto all’importo di € 4.509,00 effettivamente dovuto, chiedendo al Collegio di pronunciarsi sul mancato discarico.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che l’agente contabile, aderendo alle risultanze della relazione istruttoria, aveva provveduto al versamento dell’importo di € 4.068,00 a saldo delle imposte di soggiorno ancora dovute per l’anno 2020, con l’aggiunta degli accessori. La circostanza era comprovata dalla comunicazione del Comune di Fano del 8/6/2026, corredata dalla pertinente quietanza.
Il Collegio ha quindi considerato la sopravvenuta regolarizzazione dei versamenti, verificatasi dopo la presentazione della relazione del magistrato istruttore ma prima della decisione, quale elemento idoneo a definire la controversia. In considerazione dell’integrale adempimento dell’obbligazione pecuniaria, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, come richiesto anche dal Pubblico Ministero in udienza.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere rappresenta l’esito del giudizio di conto allorché l’adempimento sopravvenuto dell’agente contabile renda superfluo l’accertamento sulla sussistenza del debito e sul conseguente discarico contabile, non essendovi più alcuna utilità nella decisione nel merito. Nulla è stato disposto per le spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.