Prima casa, immobile di lusso e parametri d.m. 1969 non retroattivi (Cass. civ. Sez. V n. 9318 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni per l’acquisto della prima casa, la modifica dei parametri di individuazione dell’immobile di lusso, introdotta dall’art. 10 del d.lgs. n. 23 del 2011 con il passaggio dal criterio del d.m. 2 agosto 1969 a quello delle categorie catastali, opera esclusivamente a decorrere dal 1° gennaio 2014. Ne consegue che i trasferimenti anteriori a tale data restano disciplinati dalla previgente disciplina, incentrata sui requisiti del citato decreto ministeriale. La diversa declaratoria non integra alcuna abolitio criminis della dichiarazione mendace resa dal contribuente, la cui rilevanza ai fini impositivi rimane invariata, con conseguente legittimità del recupero delle imposte e delle sanzioni. Ai fini dell’art. 7 del d.m. 2 agosto 1969, la locuzione “supera di una volta e mezzo” va intesa nel senso che il valore del terreno non può eccedere una volta e mezza il valore della sola costruzione.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria notificava alla contribuente un avviso di liquidazione per imposte di registro, ipotecarie e catastali, con conseguenti sanzioni, revocando i benefici “prima casa” fruiti in relazione a un atto di compravendita del 29.11.2011. L’immobile acquistato, composto da tre piani collegati e da un box, era ritenuto di lusso ai sensi dell’art. 7 del d.m. 2 agosto 1969, perché il costo del terreno coperto superava di una volta e mezzo il costo della costruzione.

La contribuente impugnava l’atto. La Commissione tributaria regionale della Liguria, in riforma della decisione di primo grado, confermava la pretesa fiscale, escludendo però le sanzioni. Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto il motivo con cui si deduceva la nullità della sentenza per omessa pronuncia. Il principio consolidato è che non ricorre il vizio quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto: la statuizione implicita di rigetto è ravvisabile ogni volta che la pretesa non esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia. La Commissione regionale aveva infatti valutato le diverse stime, condividendo quella dell’Ufficio del Territorio.

Quanto all’art. 7 del d.m. 2 agosto 1969, la Corte ha chiarito il significato della locuzione “supera di una volta e mezzo”: il valore del terreno non può essere superiore a una volta e mezza il valore dell’abitazione. Poiché il costruito era stimato in circa 461.969 euro, il terreno non poteva valere più di circa 692.953 euro. Essendo il corrispettivo complessivo di 1.500.000 euro, correttamente era stata rilevata la violazione della norma.

Il motivo relativo all’omesso esame di fatto decisivo è stato dichiarato inammissibile. Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. riguarda un preciso accadimento storico-naturalistico, non questioni o argomentazioni. Il valore del costruito era stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, e la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione dei fatti.

Da ultimo, la Corte ha affrontato l’invocata applicazione del regime più favorevole. Le Sezioni unite n. 13145 del 2022 hanno affermato che la modifica dei parametri non ha inciso retroattivamente e che la dichiarazione mendace è rimasta immutata nel suo oggetto. Il trasferimento in esame, antecedente al 1° gennaio 2014, resta dunque disciplinato dalla previgente disciplina. Ne deriva la legittimità del provvedimento anche quanto alle sanzioni. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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