Falso ideologico nel verbale INPS rileva se incide sul termine di decadenza (Cass. pen. Sez. V n. 36034 del 13.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il falso ideologico in atto pubblico non è innocuo quando l’infedele attestazione incide sulla funzione probatoria del documento e produce effetti concreti sul regime dei termini dell’azione amministrativa. Nel verbale di accertamento dell’illecito contributivo, la falsa indicazione della data dell’accesso ispettivo rileva perché sposta in avanti la decorrenza del termine di decadenza per la contestazione, sottraendo il contribuente alla verifica dell’intervenuta estinzione dell’obbligazione. L’accertamento della sussistenza del reato e del nesso eziologico con il pregiudizio patrimoniale è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione ove sorretto da motivazione coerente. La declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione non dedotta con i motivi, anche se maturata prima della sentenza di appello.
Il Fatto
Due ispettori dell’INPS erano tratti a giudizio per il delitto di cui all’art. 479 cod. pen. per avere attestato, nel verbale unico di accertamento del 28 giugno 2013, di avere concluso le verifiche presso la ditta individuale mediante accesso allo studio del consulente del lavoro, accesso in realtà mai avvenuto. Il Tribunale di Locri li aveva dichiarati responsabili; la Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 10 febbraio 2026, aveva confermato la condanna, anche ai fini civili.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 479 cod. pen. e vizio di motivazione, per avere le sentenze di merito fondato la responsabilità sull’erroneo presupposto della necessità dell’accesso ispettivo; e censura sulle statuizioni civili, per difetto di accertamento del danno e del nesso causale, essendo la ditta già priva del DURC per pregresse esposizioni contributive.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara entrambi i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo, i giudici di legittimità rilevano che le due decisioni di merito concordano nella valutazione degli elementi probatori e che la motivazione d’appello si salda con quella di primo grado in un corpo argomentativo unitario e privo di lacune.
Il Collegio richiama la nozione di falso innocuo, che ricorre quando l’infedele attestazione è del tutto irrilevante ai fini del significato dell’atto e non produce effetti sulla sua funzione documentale, dovendo l’innocuità valutarsi indipendentemente dall’uso che dell’atto venga fatto (Sez. 5 n. 5896 del 29/10/2020, dep. 2021, Brisciano; Sez. 5 n. 35076 del 21/04/2010, Immordino).
Passando al profilo dei termini, la Corte osserva che, in tema di sanzioni amministrative, in caso di mancata contestazione immediata l’attività di accertamento comprende il tempo necessario alla valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi e alla deliberazione finale, spettando al giudice di merito determinare il tempo ragionevolmente necessario e individuare il dies a quo del termine di cui all’art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981 (in motivazione, Sez. U civ. n. 28210 del 31/10/2019).
Su questa base, il falso non può dirsi innocuo: la redazione del verbale del 28 giugno 2013 ha segnato la decorrenza del termine di decadenza, che sarebbe potuto retroagire al 12 febbraio precedente, quando gli ispettori erano già in possesso degli elementi sufficienti per contestare l’illecito contributivo. La predisposizione del verbale ha quindi consentito di prevenire contestazioni sull’intervenuta estinzione dell’obbligazione. Le censure difensive, volte a proporre una ricostruzione alternativa delle emergenze probatorie, non sono consentite in sede di legittimità (Sez. U n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone).
Il secondo motivo è parimenti generico: la sentenza di primo grado ha valutato la documentazione della parte civile e la deposizione del teste in relazione alle ricadute della mancata estinzione dell’obbligazione e all’indisponibilità del DURC per circa un anno; le doglianze si risolvono in dissenso valutativo. Quanto alla prescrizione, maturata il 28 dicembre 2025 prima della deliberazione d’appello e non dedotta con il ricorso, la sua rilevabilità è preclusa dall’inammissibilità (Sez. U n. 21 del 11/11/1994, Cresci; Sez. U n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci). La rinuncia formalizzata dagli imputati il 15 ottobre 2025, non revocata, diventa efficace al maturare della causa estintiva (Sez. 3 n. 3758 del 20/10/2021, Mulieri). Nulla per le spese di parte civile, non intervenuta alla discussione (Sez. U n. 27727 del 14/12/2023, Gambacurta).
Nota della Redazione
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