Detenzione di droghe diverse unificate dal vincolo della continuazione (Cass. pen. Sez. 3 n. 15952 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La detenzione di sostanze stupefacenti appartenenti a tabelle diverse, in quanto riconducibili a differenti previsioni del d.P.R. n. 309/1990, integra altrettanti autonomi reati tra i quali è configurabile il vincolo della continuazione. Il principio, rimasto privo di significato durante la vigenza delle disposizioni dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, ha ripreso vigore in seguito alla reviviscenza del testo originario dell’art. 73, che distingue il trattamento sanzionatorio in base alla tabella di appartenenza delle sostanze. Ne consegue che la condotta avente ad oggetto droghe di specie diversa rinvenute nel medesimo contesto non integra un unico fatto di reato, ma più fatti autonomi, la cui gravità complessiva non può essere valutata una sola volta ai sensi dell’art. 133 cod. pen.. Resta comunque esclusa ogni duplicazione di aumenti a titolo di continuazione, dovendosi calcolare l’aumento sulla pena base determinata per il reato più grave. In tema di intercettazioni, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo in caso di manifesta illogicità o di travisamento della prova.
Il Fatto
La Corte d’appello di L’Aquila aveva confermato la sentenza di primo grado con cui il GUP del Tribunale di Pescara aveva condannato due soggetti per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Al primo imputato erano stati contestati quattro capi di imputazione, relativi a diverse condotte aventi ad oggetto cocaina e marijuana, unificati sotto il vincolo della continuazione, con condanna alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 16.000 di multa. Il secondo imputato era stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione ed euro 12.000 di multa per un’unica contestazione.
Entrambi gli imputati avevano proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione in relazione alla valutazione delle prove e alla mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi di lieve entità. In particolare, il primo ricorrente contestava l’omessa considerazione di una spiegazione alternativa alla presenza di alcuni cartoni rinvenuti nel casolare dove era stata trovata la droga, mentre il secondo lamentava la mancata risposta alle censure relative all’equivocità delle conversazioni intercettate e alla loro insufficiente valenza probatoria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato i limiti del proprio sindacato, ricordando che il controllo sulla motivazione è circoscritto alla verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili e dell’assenza di manifesta illogicità, senza che sia consentita una rivalutazione degli elementi materiali e fattuali, riservata al giudice di merito. In materia di intercettazioni, l’attribuzione di significato alle conversazioni costituisce questione di fatto, censurabile in sede di legittimità soltanto in presenza di un travisamento della prova decisivo e incontestabile.
Quanto al primo motivo di ricorso del Popaj, la Corte ha rilevato che la tesi difensiva circa l’omessa valutazione della produzione documentale trovava smentita nella possibilità di lettura congiunta delle due sentenze di merito, trattandosi di ipotesi di doppia conforme. La sentenza d’appello aveva colmato le eventuali lacune motivazionali del primo giudice, evidenziando elementi a carico diversi e ulteriori rispetto a quelli contestati dalla difesa: il ricorrente era stato visto recarsi più volte, di notte e senza alcuna ragione, presso il casolare abbandonato dove erano state rinvenute le sostanze stupefacenti.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha affrontato la questione della detenzione contestuale di sostanze di specie diversa. Richiamando il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la detenzione di cocaina e marijuana in un medesimo contesto integra reati distinti unificabili dal vincolo della continuazione, la Corte ha precisato che tale principio ha ripreso vigore dopo la reviviscenza dell’originario testo dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. La corte di merito aveva quindi correttamente applicato l’aumento per la continuazione interna tra la detenzione di cocaina e quella di marijuana, senza dar luogo ad alcuna duplicazione di aumenti.
I motivi di ricorso del Perozzi sono stati dichiarati inammissibili in quanto generici e manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse adeguatamente confutato le censure relative alla cosiddetta «droga parlata», essendo stato rinvenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente nel casolare oggetto di indagine. Quanto alla mancata riqualificazione nell’ipotesi di lieve entità, la Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito, basata sull’apprezzabile rilevanza del peso complessivo della sostanza detenuta, elemento decisivo non investito dalla censura difensiva, che si soffermava su dati non allegati al ricorso in violazione del principio di autosufficienza.
Nota della Redazione
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