Appello assolutorio: obbligo di motivazione rafforzata e rinnovazione istruttoria (Cass. pen. Sez. VI n. 33507 del 09.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, oppure — come nel caso di specie — che riformi in senso di condanna una pronuncia assolutoria, non è obbligato alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale quando la decisione di primo grado non si fondi sulla portata probatoria delle fonti dichiarative, ma su un’erronea interpretazione delle stesse. In tali casi egli è tuttavia tenuto a offrire una motivazione rafforzata, puntuale e diffusa, idonea a confutare le argomentazioni del primo giudice e a dare razionale giustificazione della difforme decisione. Non integra violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza la diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto accertato, poiché il mutamento rileva solo quando si traduca in trasformazione degli elementi costitutivi dell’addebito e non quando concerna profili marginali sui quali l’imputato abbia potuto difendersi.

Il Fatto

Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 5 aprile 2023, aveva assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 336 cod. pen., ritenendo non provato l’elemento soggettivo, perché la condotta non era diretta a impedire il compimento dell’atto degli ufficiali di polizia giudiziaria, ma costituiva una mera manifestazione di collera seguita al sequestro del veicolo. Avverso tale pronuncia proponeva appello il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo, chiedendo la riapertura dell’istruttoria dibattimentale per l’esame dei testi di polizia giudiziaria.

Con sentenza del 20 novembre 2024 la Corte di appello di Palermo accoglieva l’appello e, senza procedere alla rinnovazione istruttoria, affermava la colpevolezza dell’imputato, condannandolo alla pena di mesi sette di reclusione, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. Il difensore proponeva quindi ricorso per cassazione, censurando la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza e l’omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare il motivo relativo alla pretesa violazione dei principi sulla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Il Collegio ricorda che il giudice d’appello che riformi la decisione di primo grado sul medesimo compendio probatorio non è obbligato alla rinnovazione, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata che giustifichi razionalmente la difforme decisione, confrontandosi in modo specifico e completo con le argomentazioni del primo provvedimento e mettendone in luce carenze o aporie.

Nel caso concreto i giudici di appello hanno ritenuto che l’atto contrario ai doveri d’ufficio pertenga alla perimetrazione dell’elemento soggettivo, attenendo alla finalità che l’agente si propone: il delitto è consumato sia se l’attività sia già realizzata sia se debba ancora esserlo. È stata così affermata la sussistenza del dolo del reato di cui all’art. 336 cod. pen., per avere l’imputato minacciato i pubblici ufficiali al fine di coartarne la libertà d’azione, e non con la diversa finalità di sfogare la collera per il sequestro.

La Corte di cassazione ritiene tali argomentazioni logiche e consequenziali, alla luce del carattere minaccioso delle parole pronunciate e della sequenza temporale delle condotte. Poiché la sentenza di primo grado si fondava non sulla portata contenutistica, bensì su un’erronea interpretazione delle dichiarazioni delle persone offese, correttamente i giudici di appello hanno escluso la necessità di rinnovare l’audizione dei testimoni, non ricorrendone le condizioni.

Quanto al motivo sulla correlazione tra imputazione e sentenza, il Collegio osserva che le norme sulle modifiche all’imputazione garantiscono il contraddittorio sull’accusa. La non corrispondenza tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza rileva solo quando si verifichi una trasformazione degli elementi costitutivi dell’addebito, e non quando il mutamento riguardi profili marginali sui quali l’imputato abbia avuto modo di difendersi, richiamando Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017. Nel caso di specie le doglianze attengono non alla diversità del fatto, ma alla diversa qualificazione giuridica dello stesso, accertato in modo corrispondente al capo d’imputazione. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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