Priorità alle mobilità ex art. 33 l. 104 senza affidamento (TAR Lazio n. 8661 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura di mobilità volontaria del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è strumento recessivo rispetto alle istanze di assegnazione temporanea presentate ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992, al cui accoglimento l’amministrazione è tenuta a riconoscere priorità nella copertura dei posti disponibili, in coerenza con i criteri generali enunciati dalla circolare 2 luglio 2009, prot. n. 58984. La partecipazione alla procedura di mobilità non genera alcun affidamento giuridicamente tutelato all’attribuzione della sede richiesta, ove l’atto di indizione subordini il trasferimento alla valutazione prioritaria delle esigenze di servizio. Le clausole degli accordi sindacali che limitano l’incidenza dei trasferimenti per legge speciale sui posti da assegnare alla mobilità ordinaria non trovano applicazione nei confronti del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali, qualora dette previsioni siano testualmente riferite ai soli ruoli operativi.
Il Fatto
Con circolare del 17 novembre 2023 il Ministero dell’Interno ha indetto una procedura di mobilità per il ruolo degli Ispettori Informatici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, indicando le sedi disponibili, tra cui i Comandi di Barletta e Taranto, e precisando che gli eventuali trasferimenti sarebbero stati disposti solo previa valutazione prioritaria delle esigenze di servizio. Il ricorrente, ispettore informatico in servizio presso il Comando di Campobasso, ha presentato domanda di partecipazione indicando, nell’ordine, le sedi di Barletta, Taranto e della Direzione Regionale Puglia, risultando collocato in prima posizione in graduatoria.
L’amministrazione non ha disposto il trasferimento, avendo nel frattempo assegnato i posti disponibili a favore di dipendenti che avevano presentato istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992. A seguito del diniego opposto con nota del 29 gennaio 2024, il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura, deducendo la violazione degli accordi sindacali del 2002 e del 2016 e la compromissione delle proprie possibilità di assegnazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente affermato la sussistenza della propria giurisdizione, richiamando il principio per cui la regola generale del foro della sede dell’autorità emanante prevale sulle regole speciali quando l’atto interessa una pluralità di soggetti su tutto il territorio nazionale. La mera menzione di una «condotta antisindacale» nella rubrica di un motivo di ricorso non vale ad attrarre la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la domanda concerne l’illegittimità del mancato trasferimento del dipendente.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondate le censure relative alla mancata applicazione degli accordi aggiuntivo del 10 aprile 2002 e integrativo nazionale del 19 aprile 2016, osservando che dette previsioni risultano testualmente riferite al personale appartenente ai ruoli operativi dei Vigili del Fuoco e dei Capi Squadra e Capi Reparto, e non già ai ruoli tecnico-professionali cui appartiene il ricorrente.
Quanto al rapporto tra mobilità ordinaria e assegnazioni per legge speciale, il TAR ha ritenuto legittima la scelta dell’amministrazione di coprire le vacanze organiche dando priorità alle domande ex art. 33, comma 5, l. n. 104/1992, avanzate prima dell’indizione dell’interpello, in coerenza con la circolare 2 luglio 2009 che afferma la priorità del trasferimento del personale titolare del diritto di cui alla citata disposizione.
La circostanza che i controinteressati avessero partecipato alla procedura di mobilità ordinaria indicando sedi diverse non è stata ritenuta sintomatica dell’insussistenza dell’esigenza assistenziale, attesa la strutturale diversità tra i due istituti, essendo l’assegnazione ex l. n. 104/1992 temporanea e non definitiva. Il ritardo nella definizione delle istanze non ha inoltre inciso sulle possibilità del ricorrente, poiché l’eventuale decisione anticipata avrebbe comportato la mancata indicazione delle sedi disponibili nell’allegato alla circolare.
Da ultimo, il Collegio ha escluso la sussistenza di un affidamento tutelato in capo al partecipante alla procedura, considerato che l’atto di indizione subordinava il trasferimento alla valutazione prioritaria delle esigenze di servizio. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione integrale delle spese di lite.
Nota della Redazione
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