Azione di ottemperanza al giudicato civile del giudice del lavoro (TAR Lazio n. 1310 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il processo ha carattere meramente esecutivo: è limitato all’accertamento di un comportamento omissivo o elusivo dell’Amministrazione e non consente accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Una volta formatosi il giudicato civile sull’an e sul quantum della pretesa, non è ammessa consulenza tecnica d’ufficio contabile né acquisizione del fascicolo del giudizio presupposto. Grava sull’Amministrazione l’onere di allegare e provare l’avvenuta esecuzione: la mancanza di chiarimenti sull’adempimento giustifica l’accoglimento del ricorso e la condanna a provvedere, con nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR Lazio per ottenere l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Tivoli, sezione lavoro, n. 1452/2023, che aveva dichiarato il suo diritto a percepire la retribuzione professionale docenti per il servizio prestato a tempo determinato. Il giudice civile aveva quantificato la pretesa in euro 294,93. Dedotta l’inerzia dell’Amministrazione, la parte ha chiesto la condanna del Ministero resistente al pagamento della somma liquidata nel giudicato e l’adozione delle misure necessarie alla conformazione.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio all’udienza in camera di consiglio, senza offrire chiarimenti sull’esecuzione. La causa è passata in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e dei provvedimenti equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui il processo di ottemperanza a pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro ha carattere meramente esecutivo. Esso si esaurisce nell’accertamento di un comportamento omissivo o elusivo della sentenza civile passata in giudicato, senza possibilità di integrazione o di accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione (TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 6942/2022).
Da tale premessa discende il rigetto delle istanze istruttorie della ricorrente. Il giudicato civile ha definitivamente pronunciato sull’an e sul quantum della pretesa nei confronti dell’Amministrazione: è pertanto superflua la consulenza tecnica d’ufficio di carattere contabile, così come l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del procedimento dinanzi al giudice del lavoro, essendo sufficiente la produzione della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza.
Sul piano dell’onere probatorio, il Collegio rileva che l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione di quanto previsto nella sentenza. Da ciò deriva l’accoglimento della pretesa, alla luce dei principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore (TAR Lazio, sez. III-ter, n. 22876/2025).
Il Tribunale condanna quindi l’Amministrazione a provvedere nel termine di sessanta giorni e nomina fin d’ora, per il caso di infruttuoso decorso del termine, un commissario ad acta con facoltà di delega e senza compenso. Non ritiene invece sussistenti, allo stato, i presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, cui potrà provvedersi su apposita richiesta della parte in caso di perdurante inottemperanza. Le spese processuali seguono la soccombenza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario (sui criteri di liquidazione, Cons. Stato, sez. VII, n. 8993/2025).
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.