Procedimento disciplinare militare sospeso fino alla conoscenza integrale della sentenza penale irrevocabile (TAR Marche n. 400 del 28.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine perentorio di 90 giorni per la promozione del procedimento disciplinare di stato, previsto dall’art. 1392, comma 1, D.Lgs. n. 66/2010, decorre dalla conoscenza integrale della sentenza penale irrevocabile, comprensiva di dispositivo e motivazione, secondo la regola fissata dall’art. 1393, comma 2, D.Lgs. n. 66/2010. Non assume rilievo, a tal fine, la data di pubblicazione della sentenza di appello che abbia dichiarato l’estinzione dei reati per prescrizione, né quella del deposito del dispositivo della sentenza di Cassazione che abbia dichiarato inammissibile il ricorso. Il contenuto della sentenza si desume dalla lettura contestuale di dispositivo e motivazione. Nel procedimento disciplinare l’amministrazione non è tenuta a rinnovare il giudizio penale, ma deve valutare autonomamente le condotte, anche quando i reati siano estinti per prescrizione.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, è stato destinatario di un procedimento penale per numerosi capi di imputazione, tra cui accesso abusivo a sistema informatico, calunnia e detenzione di stupefacente. In primo grado è stato condannato per alcuni reati e assolto per altri; in appello i reati sono stati dichiarati estinti per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili; la Cassazione ha poi dichiarato inammissibile il ricorso.
Nel frattempo la sospensione precauzionale dall’impiego, reiterata in chiave ultraquinquennale, ha preceduto il riavvio dell’inchiesta formale. All’esito del procedimento disciplinare il Comandante Interregionale ha irrogato la perdita del grado per rimozione. Il ricorrente ha impugnato la sanzione e gli atti presupposti davanti al TAR Marche, deducendo la perenzione dell’azione disciplinare, il difetto di istruttoria e la sproporzione della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il rapporto tra procedimento disciplinare e processo penale. L’art. 1393, comma 1, D.Lgs. n. 66/2010 consente la sospensione del procedimento disciplinare per le infrazioni di maggiore gravità, quando l’accertamento del fatto è particolarmente complesso o manchino elementi conoscitivi sufficienti. Il comma 2 collega la ripresa del procedimento alla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili.
Il Tribunale ritiene la norma di agevole interpretazione, tale da non richiedere opera ermeneutica, e ne trae la conseguenza che la conoscenza debba comprendere tanto il dispositivo quanto la motivazione. Il termine di 90 giorni non può quindi decorrere dalla pubblicazione della sentenza di appello, invocata in via principale dal ricorrente, né dal deposito del dispositivo di Cassazione, prospettato in via gradata.
Il Collegio dichiara di non condividere l’orientamento del Consiglio di Stato, sentenza n. 5893/2021, ove dovesse essere letto come diritto vivente. Osserva, ad colorandum, che la Cassazione ha esaminato nel merito il motivo relativo al reato di calunnia, dichiarandolo infondato, e che in sede disciplinare rilevano anche le statuizioni civili. Il primo motivo è rigettato.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale riconosce condivisibile la premessa secondo cui, a fronte di reati estinti per prescrizione, l’amministrazione deve procedere a valutazione autonoma. Ritiene però che l’ufficiale inquirente abbia dato conto in modo imparziale delle decisioni penali e delle deduzioni difensive, senza necessità di rinnovare il giudizio penale. Il Collegio esamina i singoli addebiti e li ritiene fondati, valorizzando la fabbricazione di prove false finalizzata a danneggiare un terzo e il pregiudizio all’immagine del Corpo.
Il terzo motivo è infondato. Le condotte residue, pur a fronte delle assoluzioni e delle prescrizioni intervenute, restano di eccezionale gravità disciplinare e giustificano la sanzione espulsiva. Le vicende familiari addotte non integrano una causa di giustificazione. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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