Revoca licenza porto d’armi è atto vincolato al divieto prefettizio di detenzione (TAR Toscana n. 1272 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Una volta che il Prefetto abbia adottato il divieto di detenzione di armi ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., la revoca della licenza di porto di fucile da parte del Questore costituisce conseguenza diretta e vincolata, poiché l’autorizzazione alla detenzione è presupposto necessario della licenza di porto d’armi. Il provvedimento di revoca non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, né una valutazione discrezionale delle circostanze, né un giudizio di proporzionalità, trattandosi di atto a contenuto vincolato privo di margini di graduazione. L’eventuale estinzione del reato intervenuta nelle more resta irrilevante finché il divieto prefettizio conservi validità ed efficacia. La censura di illegittimità derivata è inammissibile ove il provvedimento presupposto non sia stato annullato dal giudice.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare di una licenza di porto di fucile per uso caccia, da ultimo rinnovata nel 2020. A seguito di un procedimento penale per il reato di cui all’art. 336 cod. pen., il Prefetto di Lucca adottava nei suoi confronti il divieto di detenzione di armi ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S.. L’impugnazione di quel decreto veniva rigettata dalla Sezione, con sentenza appellata e pendente in Consiglio di Stato.
Il Questore di Lucca, con decreto del 18 maggio 2023, disponeva quindi la revoca della licenza di porto di fucile, richiamando il divieto prefettizio e l’impossibilità di mantenere la titolarità dell’autorizzazione. Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo illegittimità derivata, violazione delle garanzie partecipative, carenza di motivazione e di presupposti, e violazione del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio respinge le istanze di rinvio e di sospensione del giudizio, motivate dalla pendenza dell’appello sul provvedimento presupposto. Richiamato l’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., il Tribunale osserva che il differimento dell’udienza è consentito solo per casi eccezionali, qui insussistenti.
Quanto alla sospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., la Sezione ne riconosce l’applicabilità alla fattispecie, ma ne esclude l’uso: non sussiste alcuna ragione per non riconoscere autorità alla prima sentenza già intervenuta né un grado di plausibile controvertibilità della questione.
Nel merito, il Collegio richiama l’orientamento stabilizzato del giudice amministrativo secondo cui la revoca della licenza di porto d’armi è conseguenza diretta e vincolata del divieto prefettizio, e la domanda di annullamento è inammissibile per difetto di interesse ove quel divieto sia divenuto inoppugnabile (T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 3 ottobre 2023, n. 1175; T.A.R. Basilicata, 25 febbraio 2022, n. 154; Cons. Stato, sez. III, 4 marzo 2013, n. 1292).
Da qui l’infondatezza degli ultimi tre motivi: il carattere vincolato della revoca esclude la necessità della comunicazione di avvio del procedimento, di una valutazione discrezionale e di una motivazione sull’opportunità dell’atto. Irrilevante è anche il riferimento all’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, circostanza che avrebbe potuto essere sottoposta alla Prefettura, non al Questore.
La censura di illegittimità derivata è infine respinta, poiché il provvedimento impeditivo prefettizio conserva validità ed efficacia per effetto del rigetto della precedente impugnazione. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 337 c.p.c. – Sospensione dell'esecuzione e dei processi
- Art. 336 c.p. – Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale