Banca responsabile del ritardo nell’accredito se non motiva la procedura di back-up (ABF Collegio di Roma n. 153 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella negoziazione degli assegni bancari mediante procedura Check Image Truncation, il ricorso alla soluzione di back-up costituisce una misura eccezionale, ammessa solo quando la materialità del titolo sia deteriorata o danneggiata al punto da impedire la generazione di un’immagine valida. L’intermediario che vi faccia ricorso è tenuto a motivare la scelta e a dare conto dell’assenza dei parametri di qualità previsti dai controlli IQA. In difetto, il comportamento è illegittimo per mancata adozione della procedura ordinaria e l’intermediario risponde del ritardo nella negoziazione, con danno liquidato in via equitativa.
Il Fatto
Il ricorrente aveva richiesto all’intermediario l’accredito sul proprio conto corrente dell’importo di € 2.000,00 indicato su un assegno bancario sottoscritto dal padre per esigenze familiari, versato in data 09.06.2025. L’importo non veniva reso disponibile. Il ricorrente si rivolgeva all’Arbitro per ottenere l’accredito della somma e il risarcimento del danno.
L’intermediario eccepiva l’inammissibilità del ricorso per essere stato presentato prima del decorso del termine per il riscontro al reclamo. Nel merito rappresentava che l’assegno era stato regolato in dematerializzazione tramite la procedura Check Image Truncation, con adozione della procedura di back-up; non essendo mai pervenuta la materialità del titolo, era stata avviata la procedura di incasso bonario, con prenotazione dell’importo sul rapporto di versamento. Poiché il traente non aveva autorizzato l’incasso bonario, l’assegno era stato inviato a un altro Ufficio per la restituzione al cliente. Chiedeva il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio disattende anzitutto l’eccezione di inammissibilità: il reclamo, datato 27.06.2025, è stato riscontrato negativamente dalla resistente già in data 30.06.2025, sicché il termine di riscontro risultava decorso.
Nel merito, la controversia riguarda il ritardo nell’accredito di un assegno bancario emesso in favore del ricorrente. L’intermediario ha affermato di aver adottato la procedura di back-up senza motivare tale scelta. Il Collegio richiama la Circolare ABI Serie Tecnica n. 12/2018, secondo cui la soluzione di back-up deve essere utilizzata soltanto se l’assegno non può essere correttamente digitalizzato dal negoziatore a causa del mancato rispetto dei parametri di qualità previsti (controlli IQA). Le banche negoziatrici devono adottare ogni utile presidio affinché il ricorso alla soluzione di back-up avvenga solo in casi eccezionali, cioè per difficoltà nella generazione delle immagini dovute a deterioramento o danneggiamento della materialità. Non è, invece, una soluzione esperibile in caso di indisponibilità o inadeguatezza delle apparecchiature della banca negoziatrice o del soggetto terzo delegato.
Nel caso concreto, l’intermediario non ha fornito alcuna giustificazione circa le ragioni del ricorso a tale misura, né elementi sull’eventuale assenza dei parametri di qualità, limitandosi a rappresentare la mancata materialità del titolo. Il Collegio, alla luce della giurisprudenza arbitrale (Collegio Roma, decisione n. 6482/2025; Collegio Milano, decisione n. 25766/2019), stigmatizza il comportamento dell’intermediario per non aver adottato la procedura ordinaria di negoziazione del titolo.
Poiché nel frattempo il traente non ha autorizzato il pagamento bonario e non è noto se il cliente abbia acquisito la materialità del titolo, il Collegio riconosce in favore del ricorrente l’importo di € 200,00 a titolo di risarcimento per il pregiudizio subito per il ritardo nella procedura di negoziazione e per la mancata adozione della procedura ordinaria. Accerta quindi l’illegittimità del comportamento dell’intermediario e dispone il pagamento della somma liquidata equitativamente, oltre al contributo alle spese della procedura e al rimborso di € 20,00 versato dal ricorrente.
Nota della Redazione
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