Finanziamento finalizzato e risoluzione ex art. 125-quinquies TUB: onere probatorio sul consumatore (ABF Collegio di Bologna n. 1540 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prestito finalizzato, la risoluzione del contratto di finanziamento ai sensi dell’art. 125-quinquies TUB presuppone la sussistenza di un collegamento negoziale tra il finanziamento e il contratto di acquisto di beni o servizi, la messa in mora del fornitore e il suo inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. L’onere di provare l’inadempimento del fornitore grava sul consumatore, che deve altresì dimostrare il nesso funzionale tra le due operazioni. In assenza di tale prova, il finanziatore non è tenuto al rimborso delle rate pagate. La valutazione del collegamento va condotta sui documenti contrattuali e sulle modalità di pagamento concretamente pattuite.

Il Fatto

Il ricorrente ha riferito di essere entrato in contatto con un incaricato di una società che gli aveva prospettato la vendita di volumi di pregio, stimati in € 32.950,00, con collocamento a fiere internazionali e possibile maggiorazione del 15% in caso di mancata soddisfazione. Per il servizio di intermediazione sarebbe stato pattuito un corrispettivo di € 2.800,00, finanziato dall’intermediario con un contratto di prestito sottoscritto il 4.09.2024. Il ricorrente ha lamentato di aver ricevuto a domicilio, senza averla richiesta, una scultura denominata “Pinocchio” e di non aver ottenuto chiarimenti sulla procedura; gli operatori della società si sarebbero resi irreperibili e la vendita dei libri non sarebbe stata neppure tentata.

Ha chiesto la restituzione delle somme versate e l’esonero dai futuri addebiti rateali. L’intermediario ha replicato che oggetto del finanziamento era l’acquisto della scultura, come emergerebbe dal confronto tra le condizioni di acquisto e le condizioni economiche del prestito, mentre il servizio di vendita dei libri avrebbe formato oggetto di un accordo separato.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha ricordato che l’art. 125-quinquies TUB, introdotto in recepimento della Direttiva 2008/48/CE, attribuisce al consumatore il diritto di risolvere il contratto di finanziamento al ricorrere di tre condizioni: il collegamento negoziale tra acquisto e finanziamento, la messa in mora del fornitore e l’inadempimento di non scarsa importanza. Solo in presenza di tali presupposti il finanziatore è obbligato a rimborsare le rate già pagate e gli altri oneri applicati.

Richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 12645/2021, il Collegio ha ribadito che nel procedimento ex art. 125-quinquies TUB incombe sul ricorrente l’onere di provare l’inadempimento del fornitore. Tale prova presuppone la corretta individuazione degli obblighi contrattuali e, quindi, del perimetro dell’operazione finanziata.

La descrizione del prodotto contenuta nel contratto di finanziamento indicava un prestito finalizzato all’acquisto di beni o servizi presso esercenti convenzionati, con riferimento ad “arte/editoria TOP”. Secondo il Collegio, la dicitura è astrattamente compatibile con entrambe le versioni prospettate dalle parti: l’incarico di vendita dei libri ovvero l’acquisto della scultura.

La soluzione è stata raggiunta sul piano probatorio. La richiesta di finanziamento risulta sottoscritta il 4.09.2024, contestualmente sia all’accordo sulla vendita dei libri sia a quello sull’acquisto della scultura. Il modulo per l’acquisto della scultura riporta quale modalità di pagamento il pagamento rateale, con importi coincidenti a quelli del finanziamento. Da ciò il Collegio ha desunto un possibile collegamento negoziale tra finanziamento e acquisto della scultura, peraltro adempiuto per ammissione del ricorrente. Non è invece emersa evidenza diretta del collegamento tra finanziamento e contratto di intermediazione per la vendita dei libri, che appare aver formato oggetto di un accordo autonomo rispetto al prestito.

Il ricorso è stato pertanto respinto, non avendo il ricorrente assolto all’onere probatorio in ordine al collegamento negoziale e al grave inadempimento del fornitore richiesti dalla norma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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