Procura non speciale per equa riparazione e validità copia immagine telematica (Cass. civ. Sez. II n. 554 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di equa riparazione, dopo la modifica dell’art. 3, comma 2, legge n. 89 del 2001 operata dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, il ricorso non deve essere sottoscritto da difensore munito di procura speciale, essendo venuto meno il richiamo a tale requisito e residuando solo quello all’art. 125 cod. proc. civ.. La procura rilasciata su foglio separato in formato cartaceo, poi riprodotta per immagine su supporto digitale e depositata telematicamente insieme all’atto introduttivo, si considera apposta in calce all’atto stesso, perché il collegamento virtuale si realizza mediante l’inserimento del documento nella busta telematica secondo le modalità del d.m. n. 44 del 2011. In caso di dubbio, la procura deve essere interpretata nel senso di attribuire alla parte la volontà di designare il difensore, in applicazione dei principi di conservazione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva depositato davanti alla Corte d’Appello di Napoli ricorso per il riconoscimento dell’indennizzo per l’eccessiva durata di una procedura fallimentare. Il consigliere designato aveva rigettato la domanda, rilevando che il difensore non aveva depositato alcuni documenti indicati dal giudice nel termine assegnato, senza possibilità di proroga.

Proposta opposizione avverso il decreto, la Corte d’Appello l’aveva respinta in via preliminare. Il giudice di merito aveva ritenuto necessaria una procura speciale, riferibile allo specifico procedimento, e aveva escluso che le due procure prodotte — quella iniziale e quella depositata all’esito del termine concesso — possedessero tale requisito, perché non materialmente congiunte al ricorso telematico e prive di riferimenti identificativi del procedimento.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il nodo della procura alle liti nel giudizio di equa riparazione. Il punto di partenza è il dato normativo: l’art. 3, comma 2, legge n. 89 del 2001, come modificato dal d.l. n. 83 del 2012, ha eliminato il richiamo alla procura speciale, riproducendo nei novellati artt. 3, comma 1, e 5-ter, comma 2, soltanto il rinvio all’art. 125 cod. proc. civ..

Da qui la conseguenza: il ricorso in materia non richiede più una procura speciale. La Corte richiama la propria precedente lettura (Sez. 6-2 n. 5465 del 2017) e la inquadra nella cornice tracciata dalle Sezioni Unite, che hanno posto al centro l’effettività della tutela giurisdizionale e il divieto di eccessi di formalismo, in coerenza con gli artt. 24 e 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU.

Esclusa la natura speciale della procura, resta il problema delle modalità di conferimento. L’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. ammette due strade: la procura su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto mediante strumenti informatici, e la procura cartacea trasmessa in copia informatica autenticata con firma digitale. Il d.m. n. 44 del 2011, all’art. 18, comma 5, stabilisce che la procura si considera apposta in calce quando è allegata al messaggio PEC di notifica, regola estesa anche alla copia informatica, anche per immagine, di foglio separato.

La Corte valorizza l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 36057 del 2022 e n. 2077 del 2024. Il requisito della congiunzione materiale è soddisfatto, nella dimensione virtuale, con l’inserimento del documento nella busta telematica di deposito. L’allegazione della copia digitalizzata della procura integra l’ipotesi di procura speciale apposta in calce, salvo che emerga in modo evidente la non riferibilità al giudizio.

Da ciò l’errore del giudice di merito, che ha preteso una procura speciale in contrasto con il dettato normativo e non ha considerato il collegamento virtuale tra gli atti. Il primo motivo è dunque fondato; assorbiti il secondo e il terzo. Il ricorso è accolto, il decreto cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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