Recupero crediti d’imposta Mezzogiorno: la condizione risolutiva si avvera solo con la definitività dell’interdittiva antimafia (Cass. civ. Sez. 5 n. 15197 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
I crediti d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno disciplinati dall’art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015 rientrano tra i «contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate» indicati dall’art. 67, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 159/2011 e richiedono, ai fini della fruizione, la certificazione di iscrizione negli elenchi dei fornitori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), iscrizione da equipararsi quoad effectum a un provvedimento di informazione antimafia liberatoria. Se erogati sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 88, comma 4-bis, del d.lgs. n. 159/2011, i crediti possono essere recuperati solo in caso di avveramento della condizione, da identificarsi con la definitività del provvedimento di diniego di rinnovo dell’iscrizione nella white list prefettizia. L’annullamento in sede giurisdizionale del diniego di iscrizione, ancorché successivo all’emanazione dell’atto di recupero, esclude l’avveramento della condizione risolutiva e priva di presupposto la pretesa erariale.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società un atto di recupero di crediti d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno relativi all’anno 2020, indebitamente utilizzati in compensazione nell’anno 2021, per un importo complessivo di euro 320.696,40.
Il recupero si fondava sull’asserito avveramento della condizione risolutiva cui era sottoposta l’erogazione dei crediti, per essere la società destinataria di un provvedimento di diniego di rinnovo dell’iscrizione nella white list prefettizia, conseguente a un’informativa interdittiva antimafia. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso della contribuente, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania riformava la decisione, ritenendo legittimo l’atto di recupero. La società ricorreva per cassazione, deducendo l’omesso esame della sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato il diniego di iscrizione nella white list e la violazione della disciplina del codice antimafia.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso, muovendo dall’inquadramento sistematico della disciplina. Il beneficio in questione rientra tra le erogazioni pubbliche subordinate all’acquisizione della documentazione antimafia, con la conseguenza che l’iscrizione nella c.d. white list, pur conservando formalmente natura volontaria, è divenuta un adempimento necessitato e tiene luogo della comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria ai sensi dell’art. 1, comma 52-bis, della legge n. 190/2012.
Quanto alla fattispecie concreta, la Corte ha rilevato che al momento delle richieste dei crediti la società non era destinataria di alcuna interdittiva, come confermato dall’iscrizione nella white list disposta dalla Prefettura in data 01.08.2020. Il credito era stato quindi concesso sotto condizione risolutiva, con esercizio da parte dell’Amministrazione della facoltà di cui all’art. 88, comma 4-bis, del d.lgs. n. 159/2011.
Il punto decisivo riguarda l’individuazione dell’evento dedotto in condizione. La Corte ha affermato che la condizione risolutiva non può identificarsi con la mera emanazione del provvedimento amministrativo negativo, ma deve ravvisarsi nella sua definitività. Nel caso di specie, il diniego di rinnovo dell’iscrizione nella white list era stato impugnato davanti al giudice amministrativo e annullato con la sentenza n. 552/2024 del Consiglio di Stato, pubblicata il 17.01.2024 e tempestivamente prodotta nel giudizio di appello tributario.
La Corte territoriale aveva omesso del tutto l’esame di tale documento decisivo, nonostante la produzione fosse avvenuta oltre un mese prima dell’udienza e la sentenza del Consiglio di Stato risultasse interconnessa con la questione controversa. Nessun profilo di inammissibilità poteva ravvisarsi, operando la disciplina del vecchio testo dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, che consentiva senza limiti la produzione documentale in appello, trattandosi comunque di documento sopravvenuto.
In accoglimento del ricorso, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., ha accolto l’originario ricorso della società, compensando le spese dell’intero giudizio per la novità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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