Nessun impedimento alla prescrizione per la ripetizione di indebito dalla cassazione con rinvio della sentenza di riforma (Cass. civ. Sez. Lav n. 15148 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla ripetizione delle somme corrisposte in esecuzione di una sentenza riformata sorge immediatamente alla pubblicazione della sentenza di riforma, ex art. 336, comma 2, cod. proc. civ. nel testo novellato, essendo l’effetto espansivo esterno svincolato dal passaggio in giudicato. Il termine prescrizionale decennale decorre, per i pagamenti effettuati prima della riforma, dalla pubblicazione della sentenza che ha riformato il titolo e, per i pagamenti successivi, dai singoli pagamenti. La successiva cassazione con rinvio della sentenza di riforma non determina la reviviscenza della sentenza di primo grado e non produce alcun effetto interruttivo o sospensivo della prescrizione, non costituendo un impedimento all’esercizio del diritto alla ripetizione, che conserva la sua autonomia rispetto al rapporto sostanziale controverso.
Il Fatto
Alcuni dipendenti pubblici, transitati alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, avevano ottenuto in primo grado una più favorevole ricostruzione della carriera. In seguito alla riforma in appello di quella sentenza, l’Amministrazione aveva comunque emesso nuovi decreti di ricostruzione conformi alla decisione di primo grado, corrispondendo le relative differenze retributive a partire dal 2005. Annullati i decreti nel 2019 dopo l’esito definitivo del giudizio, l’Amministrazione aveva avviato il recupero delle somme, che i lavoratori avevano impugnato eccependo la prescrizione dell’azione di ripetizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ribadito il principio per cui, alla stregua dell’art. 336, comma 2, cod. proc. civ., il diritto alla ripetizione del corrisposto in esecuzione della sentenza riformata sorge immediatamente dalla pubblicazione della sentenza di riforma, con conseguente decorso del termine prescrizionale decennale ex art. 2935 cod. civ.. Tale termine non è interrotto dalla mera proposizione del gravame, richiedendosi un’apposita domanda, attesa l’autonomia dell’azione restitutoria rispetto al rapporto controverso, come già affermato da Cass. n. 27131/2018, Cass. n. 19584/2021 e Cass. n. 7088/2022.
Quanto alla decorrenza, la Corte ha precisato che per i ratei pagati prima della pubblicazione della sentenza di riforma il termine decorre da tale data, mentre per i pagamenti successivi trova applicazione la regola generale della decorrenza dai singoli pagamenti, richiamando Cass. n. 15669/2011, Cass. n. 20427/2024, Cass. n. 32694/2024 e Cass. n. 10917/2025.
Il punto centrale della decisione riguarda l’effetto della cassazione con rinvio della sentenza di riforma. La Corte ha escluso che da tale evento derivi alcuna “paralisi” del termine prescrizionale. La cassazione con rinvio non determina la reviviscenza della sentenza di primo grado, difettando una statuizione di merito capace di regolare il diritto controverso, e nessuna disposizione di legge attribuisce ad essa effetti interruttivi o sospensivi della prescrizione. La pretesa restitutoria, ove già sorta, resta pertanto esercitabile, con la conseguenza che il termine prescrizionale continua a decorrere senza soluzione di continuità.
La Corte ha infine rigettato il ricorso incidentale del Ministero, escludendo la pertinenza dell’art. 2953 cod. civ. e la sussistenza di una irragionevole asimmetria tra attore e convenuto: il creditore può sempre far valere il proprio diritto o interrompere la prescrizione con un atto stragiudiziale di costituzione in mora ex art. 2943, comma 4, cod. civ. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Genova in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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