Esenzione ICI enti non commerciali e aiuti di Stato: esclusa in caso di uso promiscuo senza frazionamento catastale (Cass. civ. Sez. 5 n. 1034 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, per i periodi d’imposta dal 2006 al 2011, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 ha integrato un aiuto di Stato laddove sia stata usufruita nello svolgimento di un’attività economica riconducibile alla nozione eurounitaria di impresa. Detto aiuto va recuperato in conformità alla decisione della Commissione n. 2023/2103 del 2023, ed è nella fase del recupero che va verificata la situazione individuale di ciascuna impresa con riferimento all’esenzione usufruita nello svolgimento di un’attività con modalità commerciali. Nel contesto dell’azione di recupero rientra l’applicazione della regola de minimis, la cui soglia è di € 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari, valutati su base mobile. L’art. 16-bis d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024, ha istituito uno speciale regime dichiarativo funzionale al recupero, facendo salva l’applicazione della regola de minimis, il cui contenuto discende dai regolamenti comunitari.
Il Fatto
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva confermato la sentenza di primo grado che, in relazione all’avviso di accertamento ICI per l’anno 2011, aveva riconosciuto a una congregazione religiosa l’esenzione limitatamente alla porzione di un immobile, accatastato come unica particella, destinata ad attività di culto. L’immobile era, infatti, utilizzato in parte per il culto e in parte come “casa per ferie”, attività avente natura commerciale.
Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 5 e 7 del d.lgs. n. 504/1992, sostenendo che, in assenza di un autonomo accatastamento della porzione destinata al culto, l’esenzione non potesse essere riconosciuta per alcuna parte dell’immobile, dovendo il tributo essere applicato all’intera superficie.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, richiamando il consolidato principio per cui l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, nella versione applicabile ratione temporis, presuppone la destinazione esclusiva dell’immobile alle attività indicate dalla norma. Nel vigore del regime ICI, non era prevista alcuna forma di frazionamento impositivo per gli immobili a destinazione promiscua e unitariamente accatastati, con la conseguenza che il beneficio doveva essere escluso per l’intero fabbricato.
I giudici di legittimità hanno precisato che la disciplina che consente l’esenzione proporzionale in caso di utilizzazione mista, ove non sia possibile il frazionamento catastale, è stata introdotta solo successivamente dall’art. 91-bis d.l. n. 1/2012, con efficacia per le annualità successive a quella in contestazione e, per l’ipotesi proporzionale, a partire dal 1° gennaio 2013. Tale disciplina, pertanto, non poteva trovare applicazione per l’ICI dovuta per l’anno 2011, atteso che l’immobile era utilizzato in parte per attività commerciale e non risultava catastalmente frazionato, pur essendo le porzioni potenzialmente scorporabili.
La Corte ha, inoltre, rilevato come la soluzione sia conforme alla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 20 del 2025), che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della norma, in quanto l’esenzione per gli immobili a uso promiscuo, nel regime ICI, avrebbe potuto determinare una “situazione ibrida” suscettibile di configurare un aiuto di Stato incompatibile con il diritto dell’Unione europea.
Quanto allo ius superveniens, la Corte ha rilevato che la decisione della Commissione europea n. 2023/2103 del 2023, successiva all’annullamento della decisione 2013/284/UE, ha disposto il recupero dell’aiuto concesso tramite l’esenzione ICI per gli enti non commerciali, fatte salve le situazioni in cui l’aiuto individuale non integri gli estremi dell’aiuto di Stato o rientri nei limiti della regola de minimis. Tale verifica, implicando accertamenti in fatto, è stata demandata al giudice del rinvio, che dovrà accertare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della predetta regola, il cui onere probatorio grava sul contribuente.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.