Procura speciale generica su foglio separato: ricorso inammissibile e insanabile (TAR Lombardia n. 1790 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La procura alle liti rilasciata su supporto cartaceo separato e depositata in copia informatica unitamente a un ricorso nativo digitale non integra l’ipotesi della procura speciale apposta in calce di cui all’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm.. Ove redatta su foglio separato, essa deve contenere in sé gli elementi identificativi della controversia, non potendo la specialità derivare dalla successiva congiunzione materiale tra delega e ricorso quando i due documenti restino distinti e di diversa natura. La carenza di procura speciale costituisce requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso: il vizio non è sanabile ex artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, cod. proc. civ. e non è invocabile l’errore scusabile per i ricorsi notificati dopo la pubblicazione della pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agiva davanti al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, per ottenere l’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento professionale, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, e la condanna dell’Amministrazione all’erogazione della somma di € 500,00 annui per gli anni dal 2019/2020 al 2023/2024. Il giudice del lavoro accoglieva la domanda limitatamente agli anni 2019/2020-2022/2023, con condanna di € 2.000,00 complessivi.

Passata in giudicato la sentenza e rimasta inerte l’Amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del disposto e la nomina di un Commissario ad acta, oltre alla condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero si costituiva chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Alla camera di consiglio il Collegio rilevava d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. Preliminarmente escludeva che la mancata presenza del difensore imponesse l’adozione dell’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm.: l’avviso è funzionale a provocare il contraddittorio e non è necessario quando i procuratori non presenzino, rinunciando tacitamente alla facoltà di controdedurre.

Nel merito il Collegio osservava che la procura era stata rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e notificata in copia informatica. Il testo delegava il difensore «a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio per il riconoscimento del diritto alla Carta docenti», senza indicare il Tribunale amministrativo adito, gli estremi del provvedimento da eseguire, la parte resistente e la data di rilascio.

Tale delega è assolutamente generica. L’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. esige una procura speciale che indichi l’oggetto del ricorso, le parti contendenti e l’autorità davanti alla quale il ricorso va proposto. L’unica eccezione è la procura apposta in calce o a margine del ricorso: in tal caso la specialità è assorbita dal contesto documentale unitario. L’eccezione non è estendibile in via analogica attraverso l’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, poiché la congiunzione fisica tra documento analogico e atto informatico non garantisce che il sottoscrittore avesse contezza dell’oggetto del mandato.

Il Collegio dichiara di non condividere l’indirizzo favorevole alla procura digitalizzata allegata alla PEC, maturato prima dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, perché quel metodo non assicura l’anteriorità del rilascio della procura rispetto alla redazione del ricorso.

Quanto alla sanabilità, la giurisprudenza è ormai negativa: la procura speciale è requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione, con esclusione del potere di rinnovazione. Nemmeno l’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm. è concedibile, perché la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato un indirizzo già esistente. Il ricorso, notificato il 25 novembre 2025, è pertanto inammissibile, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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