Accesso agli atti e riscontro parziale del Comune: istanza non evasa ma non silenzio-inadempimento (TAR Sardegna n. 907 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti, l’Amministrazione non è tenuta a fornire un riscontro unitario all’istanza, potendo le diverse articolazioni organizzative rispondere per la parte di rispettiva competenza. Il riscontro che, seppur parziale, rinvii a precedenti note e chieda chiarimenti sui punti generici non integra gli estremi del silenzio-inadempimento né del diniego sostanziale. L’istanza di accesso deve indicare con sufficiente precisione i documenti richiesti, poiché l’obbligo di ostensione non opera con riferimento a documenti inesistenti, non ancora formati o genericamente individuati.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile, aveva ricevuto un’ordinanza di demolizione e, avendola impugnata con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, aveva appreso dalla stampa locale che il ricorso era stato rigettato e che l’Amministrazione intendeva riavviare il procedimento. Aveva quindi presentato un’istanza di accesso agli atti volta a conoscere gli atti del procedimento conclusosi e quelli relativi al riavvio dei lavori.
Decorso il termine senza riscontro, aveva sollecitato l’Amministrazione, ricevendo due distinte note dai servizi competenti. Una riportava il rinvio a precedenti riscontri; l’altra affermava che il ricorso straordinario era ancora pendente e che le richieste erano prive di causa, chiedendo chiarimenti su alcuni punti. La ricorrente aveva quindi impugnato il silenzio, deducendo l’illegittimità del mancato provvedimento espresso e del diniego sostanziale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la censura di silenzio-inadempimento. In primo luogo, ha rilevato che una parte della documentazione non poteva essere resa disponibile, essendo ancora pendente il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, contrariamente a quanto riportato dall’articolo di stampa.
In secondo luogo, per altra parte della documentazione, indicata nei punti e) ed h) dell’istanza, la ricorrente non aveva fornito indicazioni sufficientemente precise per consentire all’Amministrazione di soddisfare la richiesta. Il TAR ha precisato che l’istanza di accesso deve essere sufficientemente dettagliata per consentire l’individuazione dei documenti.
Quanto al resto, i due servizi comunali avevano fornito un riscontro nei limiti del possibile: il servizio opere pubbliche aveva rinviato alle precedenti note già comunicate all’interessata, mentre il servizio edilizia privata aveva chiarito la pendenza del ricorso e richiesto chiarimenti sui punti generici. Il Collegio ha osservato che nessuna norma impone un riscontro unitario da parte di un unico ufficio.
Il TAR ha pertanto concluso che il Comune aveva prodotto tutta la documentazione esistente e che il comportamento dell’Amministrazione non integrava gli estremi del silenzio-inadempimento, risultando il ricorso infondato.
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Nota della Redazione
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