Falso operatore e bonifico autorizzato: rimborso solo oltre il limite contrattuale (ABF Collegio di Napoli n. 3751 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando il cliente riconosce di aver eseguito personalmente l’operazione di pagamento, ancorché indotto in errore da un truffatore, non trova applicazione la disciplina dell’uso non autorizzato degli strumenti di pagamento di cui al d.lgs. n. 11/2010, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico dell’intermediario. Resta tuttavia esperibile il rimedio risarcitorio di diritto comune ex art. 1218 c.c., ogni qualvolta emerga dalla documentazione un apporto causale del prestatore di servizi di pagamento alla realizzazione della frode. Tale apporto può ravvisarsi, tra l’altro, nella mancata valorizzazione di indici di frode dotati di tipicità sociale, nella mancata adozione di misure di sicurezza e monitoraggio adeguate o nel superamento dei limiti di importo previsti contrattualmente per le singole operazioni. Accertato il concorso di colpa del PSP, il danno è liquidato equitativamente, tenendo conto del comportamento del cliente che abbia ignorato gli avvisi ricevuti in ordine alla mancata corrispondenza tra beneficiario indicato e titolare del conto destinatario.

Il Fatto

Il ricorrente contesta il mancato rimborso di un bonifico di € 9.980,00 disposto dal proprio conto acceso presso l’intermediario convenuto. Un soggetto qualificatosi falsamente come operatore della Polizia Postale lo aveva indotto a trasferire le somme su un conto asseritamente “protetto”, poi risultato intestato a terzi.

Secondo la prospettazione del cliente, l’operazione presentava evidenti anomalie: importo elevato, causale “giroconto”, incongruenza tra beneficiario indicato e intestatario dell’IBAN, beneficiario presso la stessa banca e alert di sicurezza generati dall’applicazione. Insoddisfatto degli esiti del reclamo, il ricorrente domanda all’Arbitro il rimborso. L’intermediario eccepisce la corretta autorizzazione del bonifico mediante credenziali statiche e dinamiche con autenticazione forte a due fattori conforme alla SCA, l’assenza di malfunzionamenti e il corretto funzionamento del servizio di verifica del beneficiario, che aveva generato l’avvertimento poi ignorato dal cliente.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta in via preliminare la qualificazione dell’operazione. Secondo l’orientamento costante dei Collegi territoriali, richiamato con Coll. Napoli n. 7095/2023 e Coll. Roma n. 6770/2023, quando l’utente ammette di aver eseguito personalmente l’operazione poi disconosciuta non si applica la disciplina dell’uso non autorizzato dello strumento di pagamento. Nel caso di specie il ricorrente dichiara di aver accreditato la somma mediante bonifico istantaneo, per quanto su indicazioni truffaldine provenienti da terzi per via telefonica.

Esclusa l’applicabilità del d.lgs. n. 11/2010 — e con essa le regole sulla ripartizione dell’onere della prova che avrebbero imposto all’intermediario di dimostrare la corretta autenticazione, registrazione e contabilizzazione — il Collegio verifica comunque l’eventuale responsabilità del prestatore per violazione degli obblighi di diligenza ex art. 1218 c.c.

Il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 8671/2024, secondo cui i danni subiti dal cliente per i pagamenti da lui autorizzati possono essere risarciti ai sensi dell’art. 1218 c.c. qualora sia dimostrata la negligenza dell’intermediario nell’adempimento degli obblighi contrattuali, in particolare per l’omessa adozione di misure di sicurezza e monitoraggio adeguate a contrastare scenari di truffa dotati di tipicità sociale. Vengono individuati alcuni indici sintomatici di un apporto causale del PSP: indisponibilità del numero verde, mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente, mancato rilievo di indici di frode.

Nel caso concreto il Collegio riconosce un concorso di colpa dell’intermediario per una sola e specifica circostanza: il superamento del limite di importo previsto contrattualmente per il singolo bonifico istantaneo, pari a 1000,00 Euro. L’apporto di tale colpa, tenuto conto delle concrete modalità dell’operazione, è liquidato equitativamente nella misura del 10% dell’importo del bonifico, poiché l’intermediario aveva avvisato il cliente — che ha però ignorato il caveat — della mancata corrispondenza tra nominativo del beneficiario e titolare del conto destinatario.

Il Collegio accoglie quindi parzialmente il ricorso e accerta il diritto del ricorrente al risarcimento di € 998,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo, ponendo a carico dell’intermediario il contributo alle spese della procedura e il rimborso del contributo versato dal ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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