Frode informatica sui bonifici istantanei e responsabilità bancaria per i prelievi successivi (ABF Collegio di Napoli n. 2095 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bonifici istantanei disconosciuti disposti tramite home banking, qualora l’intermediario provi l’autenticazione forte del cliente (SCA) mediante l’unico device registrato, le operazioni sono riconducibili al titolare del conto e non sussiste un obbligo generale di monitoraggio in capo alla banca. Tuttavia, l’intermediario risponde per inadempimento dei doveri di adozione di adeguati presidi automatici di sicurezza in relazione alle operazioni successive alla prima, quando l’operatività presenti indici di anomalia rispetto alla movimentazione storica del cliente (numero, importo, orario, ravvicinata successione, svuotamento del conto). La banca è tenuta a consentire il blocco delle operazioni non in linea con la normale operatività.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una ditta agricola e di un conto corrente presso l’intermediario, chiede il rimborso di € 10.920,00 addebitati per effetto di sei bonifici istantanei non autorizzati, eseguiti verso soggetti sconosciuti tra le 20:08 del 29 giugno 2025 e le 02:18 dell’1 luglio 2025. Sostiene di aver custodito con cura lo smartphone associato all’home banking, spento durante la notte e riposto in un cassetto, e di aver appreso delle operazioni solo perché un assegno era risultato scoperto (denuncia del 3 luglio 2025). Addebita la truffa a gravi vulnerabilità dei sistemi antifrode della banca.

L’intermediario eccepisce in via preliminare l’irricevibilità per difetto del presupposto soggettivo e, nel merito, il difetto di legittimazione passiva. Afferma che tutte le operazioni risultano autenticate tramite Strong Customer Authentication, eseguite dal device registrato del cliente, con notifiche push inviate e autorizzate, senza malfunzionamenti. Ribadisce che un telefono spento non può generare accessi, pin o SCA, e che gli IP e la geolocalizzazione confermano l’area del ricorrente.

La motivazione del Collegio

In via preliminare, il Collegio ritiene inammissibile l’eccezione di difetto del presupposto soggettivo ex art. 128-bis t.u.b.: dal testo non emerge quale sia la doglianza, né può riscontrarsi carenza di legittimazione attiva, essendo l’istante titolare di conto corrente e dunque “cliente” secondo le Disposizioni sul funzionamento dell’Arbitro.

Nel merito, il Collegio esamina il sistema di autenticazione a più fattori descritto dall’intermediario: fattore di conoscenza (pin, password), di possesso (smartphone) e di inerenza (device registrato). Dalle evidenze prodotte emerge che i bonifici sono stati autorizzati tramite l’unico device abilitato alla SCA, in possesso del cliente. Il Collegio rileva però che dai log non è dato evincere con esattezza l’inserimento del codice pin in fase di accesso, pur desumendosi il rispetto della SCA dalle risposte provenienti dall’unico dispositivo autorizzato.

Il Collegio esclude un obbligo generalizzato di monitoraggio in capo all’intermediario: questi non può impedire ai clienti di disporre liberamente delle proprie somme sul presupposto che ogni operazione anomala sia truffaldina (richiamata Collegio di Torino n. 1787 del 2025). Un siffatto dovere confliggerebbe con la certezza e celerità dei pagamenti (richiamata Trib. Milano n. 1596 del 2023).

Costituisce, invece, inadempimento l’omesso apprestamento di presidi di blocco rispetto alle operazioni successive alla prima. Il Collegio valorizza indici di anomalia ulteriori rispetto a quelli del d.m. n. 112 del 2007: tre bonifici verso lo stesso beneficiario, tutti in orario notturno, con svuotamento del conto, in contrasto con la movimentazione storica (nel giugno 2025 solo due bonifici di importi contenuti). Il Collegio accerta quindi la responsabilità della banca per le operazioni successive alla prima, per complessivi € 8.920,00.

Quanto alle spese legali, richiamato il Collegio di Coordinamento n. 4580 del 2025, che ha escluso la necessità di produrre parcella o fattura, il Collegio liquida equitativamente € 300,00 per la complessità della lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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