Procura speciale al difensore del terzo: irrilevante la clausola generica sulle impugnazioni (Cass. pen. Sez. V n. 36365 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni cautelari reali, il difensore del terzo interessato deve essere munito, a pena di inammissibilità, di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., che individui specificamente il provvedimento da impugnare. Non integra tale requisito il mandato che si limiti a conferire genericamente il potere di proporre “appelli, ricorsi ed ogni altra impugnazione”, a nulla rilevando la qualificazione formale dell’atto come procura “speciale”. La procura speciale non può inoltre essere rilasciata prima dell’emissione del provvedimento da impugnare, perché solo con esso sorge l’interesse all’impugnazione. Il difetto di rappresentanza così determinato non è sanabile con la concessione di un termine ex art. 182 cod. civ., né con il rilascio successivo dell’atto.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, con ordinanza del 30 maggio 2026, ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse del terzo interessato avverso il sequestro preventivo del compendio aziendale di una società, disposto dal G.I.P. di Catania il 9 aprile 2026 nell’ambito di un procedimento per bancarotta, autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta delle imposte.

Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: motivazione apparente sulla pertinenzialità del compendio, sulla riconducibilità della società agli indagati e sul periculum in mora, nonché adesione acritica dell’ordinanza alle argomentazioni del G.I.P. La questione centrale, tuttavia, si sposta sul piano processuale: la validità della procura conferita al difensore del terzo.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per una ragione preliminare e assorbente. Il ricorso risulta sottoscritto dal difensore del terzo interessato non munito di idonea procura speciale. L’atto allegato, pur denominato “procura speciale”, si limita a nominare il difensore di fiducia e a conferirgli un “specifico mandato” per una serie eterogenea di attività, tra cui genericamente “appelli, ricorsi ed ogni altra impugnazione”.

Il Collegio rileva che l’atto presenta caratteri di generale indeterminatezza: non contiene alcun richiamo specifico all’impugnazione dell’ordinanza oggetto del ricorso, che peraltro è stata emessa successivamente alla data dell’atto (13 maggio 2026). Il conferimento di mandato “specifico” a proporre appelli e ricorsi, “a dispetto della qualificazione datane”, non è qualificabile come mandato specifico.

Sul punto la Corte richiama e ribadisce il principio secondo cui, in tema di impugnazioni cautelari reali, il difensore del terzo deve essere munito ex art. 100 cod. proc. pen. di procura speciale che non può essere rilasciata antecedentemente all’emissione del provvedimento da impugnare, dovendo in essa essere individuato l’oggetto dell’impugnazione (Sez. II n. 6724 del 2026; conforme n. 11362 del 1988). Viene richiamata anche Sez. II n. 310 del 2017, ove si è ritenuta insufficiente la procura rilasciata per il solo riesame.

Il fondamento è che per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico vale la regola dell’art. 100 cod. proc. pen., analoga a quella dell’art. 83 cod. civ. (Sez. VI n. 13798 del 2011; Sez. II n. 27037 del 2012; Sez. I n. 10398 del 2012). L’assenza della procura non è sanabile con un termine ex art. 182 cod. civ. (Sez. VI n. 17938 del 2014), non applicabile al processo penale, come conferma Sez. III n. 27344 del 2026 in tema di difetto di rappresentanza dell’ente.

Da ciò deriva la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., per la colpa emergente dall’atto impugnatorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *