Patteggiamento, errata qualificazione del fatto solo se palesemente eccentrica (Cass. pen. Sez. II n. 36366 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di patteggiamento, la deduzione dell’errata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. è ammissibile solo quando il diverso inquadramento emerga con indiscussa immediatezza e risulti palesemente eccentrico rispetto al contenuto del capo di imputazione. L’errore di qualificazione rileva se denuncia un vizio manifesto, tale da far ritenere un indebito accordo non sulla pena ma sul reato. Il sindacato di legittimità va compiuto esclusivamente sui capi di imputazione, sulla succinta motivazione della sentenza e sui motivi dedotti. Il motivo che richiami aspetti di fatto e probatori non emergenti con immediatezza dalla contestazione è inammissibile.

Il Fatto

L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Bergamo, in data 09/07/2026, aveva applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen..

Con un unico motivo, ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorrente censura l’errata qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 2) e/o il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza. Rispetto alla contravvenzione di cui all’art. 697 cod. pen. deduce di non comprendere se la contestazione riguardi la detenzione dell’arma da sparo o la detenzione abusiva di munizioni, non specificate nel capo di imputazione, che si limita a un generico riferimento al “relativo munizionamento”. Assume che, ove il riferimento sia alle munizioni sequestrate in data 30/06/2026, sarebbe pendente un autonomo procedimento presso la Procura della repubblica di Bergamo.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso palesemente inammissibile per cause dichiarabili senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.. Riconosce che la questione della qualificazione giuridica del fatto è astrattamente consentita, ma rileva che il motivo non denuncia una reale erronea qualificazione.

Il Collegio ricostruisce il perimetro del vizio: l’errata qualificazione ricorre quando si denunci un errore manifesto, tale da far ritenere un indebito accordo non sulla pena ma sul reato. Esso è escluso, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, quando la diversa qualificazione presenti oggettivi margini di opinionabilità.

La verifica sull’osservanza dell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve compiersi esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti, secondo il principio affermato da Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani. La possibilità di ricorrere è inoltre limitata ai casi in cui la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, dovendosi escludere l’ammissibilità dell’impugnazione che richiami aspetti di fatto e probatori non emergenti con immediatezza dalla contestazione, come chiarito da Sez. 7, Ordinanza n. 39600 del 10/09/2015, Casarin.

Nel caso concreto l’erronea qualificazione è stata prospettata in maniera eccentrica e non risulta minimamente dal provvedimento impugnato. Al di là della mera enunciazione di un motivo formalmente consentito, la censura si risolve in una formula vuota di contenuti, non essendo evidenziati gli elementi di fatto giustificativi di un diverso inquadramento. I dati descritti nel capo di imputazione corrispondono alla fattispecie contestata, sulla quale le parti hanno liberamente raggiunto l’accordo, ratificato dal giudice previa verifica del corretto inquadramento giuridico: il tribunale ha espressamente dato atto, quanto al capo 2), della disponibilità in capo all’imputato sia dell’arma semiautomatica, portata all’esterno dell’abitazione, sia del relativo munizionamento.

Segue la declaratoria di inammissibilità e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 697 c.p.

Tutte le 98 sentenze sull'art. 697 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *