Rapina lieve entità va inclusa nel bilanciamento unitario con attenuanti e aggravanti (Cass. pen. Sez. II n. 36370 del 15.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rapina, l’attenuante della lieve entità del fatto introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 integra una circostanza comune, ulteriore rispetto a quelle già previste dall’ordinamento, funzionale all’adeguamento della risposta sanzionatoria alla gravità effettiva del fatto. Il giudizio di bilanciamento tra circostanze ha carattere unitario e investe tutte le circostanze coinvolte nella comparazione, comuni e ad effetto speciale, restando la disciplina differenziata di queste ultime circoscritta alla fase applicativa degli aumenti e delle diminuzioni di pena. La preclusione al giudizio di comparazione opera solo in presenza di un espresso divieto normativo. Ne consegue che è illegittimo, per violazione di legge, il percorso che esaurisca la comparazione tra attenuanti generiche e aggravanti con esito di equivalenza e applichi poi la lieve entità come autonoma causa di diminuzione, sottraendola alla valutazione unitaria.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma, all’esito del rito abbreviato, ha riconosciuto nei confronti di due imputati le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, nonché l’ipotesi di lieve entità della rapina derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. Operate le riduzioni per la scelta del rito, ha condannato entrambi a pene detentive ed edittali pecuniarie.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna ricorre per cassazione deducendo la violazione di legge nella determinazione del trattamento sanzionatorio. Il giudice di merito avrebbe prima comparato attenuanti generiche e aggravanti e poi applicato separatamente la diminuente della lieve entità, in contrasto con il principio del bilanciamento unitario di tutte le circostanze. Il difensore di uno degli imputati ha depositato memoria chiedendo l’accoglimento dei motivi del ricorso e contestando l’affermazione di responsabilità.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale muove dalla qualificazione dell’istituto: l’attenuante della lieve entità introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 costituisce uno strumento ulteriore rispetto a quelli già previsti dall’ordinamento, tra i quali rientra l’attenuante comune di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., ed è preordinata all’adeguamento della risposta sanzionatoria alla gravità effettiva del fatto, secondo il richiamo a Sez. 2, n. 45792 del 04/12/2024.
Da questa premessa discende il principio centrale: l’attenuante in questione è circostanza comune. Nel concorso di circostanze del reato il giudizio di bilanciamento ha carattere unitario e riguarda tutte le circostanze coinvolte nella comparazione, siano esse comuni o ad effetto speciale, giacché la disciplina differenziata prevista per queste ultime concerne solo l’applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena e non il concorso tra attenuanti e aggravanti. La Corte richiama sul punto Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, precisando che la preclusione al bilanciamento opera esclusivamente nei casi di espresso divieto di comparazione.
Su questa base il ricorso del Procuratore generale è fondato. Una volta riconosciuta la circostanza attenuante della lieve entità, la stessa deve essere inclusa, insieme alle attenuanti generiche e alle aggravanti contestate, nel giudizio di comparazione unitario. Non è consentito procedere in senso inverso: effettuare dapprima il bilanciamento tra le sole attenuanti generiche e le aggravanti, con esito di equivalenza, e applicare poi la lieve entità come autonoma causa di diminuzione, sottraendola alla necessaria valutazione complessiva.
La Corte esamina anche la doglianza difensiva sull’affermazione di responsabilità, contenuta nella memoria depositata il 3 settembre 2026, e la dichiara inammissibile: l’imputato, non avendo proposto ricorso per cassazione, non può introdurre con la memoria doglianze autonome su punti non devoluti con rituale impugnazione.
Il provvedimento impugnato è pertanto annullato limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al Tribunale di Parma, in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio sul punto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.