Esclusione per prodotto non conforme e onere di allegare l’equivalenza (TAR Campania n. 3159 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, quando la lex specialis fissa in maniera analitica e inequivoca le caratteristiche minime del prodotto richiesto, indicandole come obbligatorie, l’offerta di un bene privo di tali caratteristiche integra aliud pro alio e giustifica l’esclusione dalla procedura. L’onere di dimostrare l’equivalenza funzionale del prodotto offerto grava sull’offerente, che deve allegarla in sede di gara e non può integrarla ex post in sede giudiziale. La stazione appaltante non può supplire a tale onere mediante una valutazione di equivalenza postuma, invocata in un verbale di riesame, priva di una previa e trasparente istruttoria tecnica. Il principio dell’autovincolo impone alla p.a. il rispetto delle regole di gara che essa stessa si è data, dovendo recedere il favor partecipationis a fronte della par condicio tra concorrenti.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato alla procedura aperta indetta dall’ASL Napoli 2 Nord per la fornitura di dispositivi medici per osteosintesi, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Impugnava la delibera di aggiudicazione relativamente al lotto 34, deducendo che quattro operatori economici erano stati ammessi pur avendo offerto un prodotto privo delle caratteristiche minime previste dalla legge di gara.
Con successivi motivi aggiunti censurava i verbali di riesame del 25.11.2025 e del 21.01.2026, con cui la commissione, a seguito del ricorso, aveva confermato i giudizi già espressi invocando per la prima volta il principio di equivalenza. Chiedeva inoltre la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente le censure relative alla asserita non conformità dei prodotti offerti dagli operatori controinteressati. Il capitolato richiedeva un chiodo endomidollare omerale completo di viti prossimali e distali con sistema di centramento magnetico o navigato. Secondo il giudice, la lex specialis, in questo caso, consente di ricostruire con esattezza la caratteristica richiesta e di qualificarla come requisito minimo obbligatorio.
Dall’esame delle schede tecniche emerge che i prodotti offerti non presentano alcun sistema di guida esterno con centramento magnetico o navigato. Il bloccaggio distale è eseguito a mano libera, ovvero con tecnica classica mediante amplificatore di brillanza. L’affermazione della commissione secondo cui i dispositivi sarebbero dotati di un sistema navigato non trova riscontro nella documentazione di gara. Il prodotto offerto risulta quindi non conforme a quello richiesto dalla lex specialis.
Quanto al richiamo del principio di equivalenza operato nel verbale del 21.01.2026, il Collegio ritiene che la commissione abbia inteso riferirsi all’equivalenza tra sistema magnetico e sistema navigato, senza affermare quella tra prodotto offerto e prodotto richiesto. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il giudice ribadisce che è a carico dell’offerente l’onere di indicare in gara l’equivalenza funzionale dei prodotti proposti, non potendo integrarla ex post.
In applicazione del principio dell’autovincolo, la stazione appaltante non può derogare alla disciplina che essa stessa si è data. Il favor partecipationis non può prevalere sulla par condicio. Al più, resta la facoltà di chiedere chiarimenti all’offerente, ma senza attingere a fonti estranee all’offerta.
Pertanto la censura è fondata: i controinteressati non hanno assolto all’onere dimostrativo e l’amministrazione non ha compiuto una valutazione esplicita e sufficientemente motivata dell’equivalenza funzionale. Ne consegue l’accoglimento della domanda di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato con l’aggiudicataria, con effetto ex nunc ai sensi dell’art. 122 c.p.a.
Infondate, invece, le censure sull’offerta dell’altra controinteressata, asseritamente plurima e non univoca: la busta economica indica un prezzo unitario privo di ambiguità e la variabilità dei punteggi attiene ai diversi prodotti dei lotti considerati. Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi accolti solo in parte, con integrale compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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