Giudizio di ottemperanza a sentenza del giudice ordinario e nomina del commissario (TAR Sicilia n. 887 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. L’amministrazione che non abbia provveduto è tenuta a dare esecuzione al titolo entro il termine assegnato dal giudice. I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi vi ha interesse, secondo l’art. 2697 cod. civ., e non possono essere desunti dal silenzio dell’amministrazione. In caso di persistente inadempimento alla scadenza del termine, il giudice amministrativo nomina, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva; la nomina di un dirigente della stessa amministrazione debitrice esclude il diritto al compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Siracusa una condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle la carta elettronica del docente e ad accreditare la somma di € 2.000,00. La sentenza, notificata in forma esecutiva, era divenuta definitiva per decorrenza dei termini di impugnazione.
Rimasto inadempiuto l’obbligo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione e che, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., fosse nominato un commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente evocato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato l’ammissibilità dell’azione. Il titolo di cui si chiede l’esecuzione è una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, come attestato dall’ufficio competente: si tratta quindi di provvedimento rientrante nella categoria per cui l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza.
Il Tribunale ha poi riscontrato il rispetto dei termini processuali, sia quello decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., sia quello di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., oltre alla documentata notificazione della sentenza al Ministero ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni in legge n. 30/1997.
Nel merito, constatato il rituale esercizio dell’azione e il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il Collegio ha applicato il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. Il Ministero non ha contestato il titolo né ha comprovato l’avvenuto pagamento. Sussiste quindi l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza.
Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione generale del medesimo Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario non avrà diritto ad alcun compenso, perché si tratta di dirigente della stessa amministrazione debitrice e l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione. Il Collegio ha richiamato sul punto l’orientamento che estende per analogia alle altre condanne pecuniarie la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Le spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Nota della Redazione
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