Progressione tra aree e valutazione dei titoli: sindacato sul punteggio (TAR Lazio n. 3110 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure selettive per la progressione tra aree, la Commissione esaminatrice fruisce di ampia discrezionalità tecnica nella puntualizzazione dei sub-criteri di valutazione dei titoli, purché essi si limitino a concretizzare i parametri generali predeterminati dal bando. Le determinazioni così assunte sono censurabili dal giudice amministrativo solo ove risultino irragionevoli, arbitrarie o affette da travisamento dei fatti. Il sindacato di legittimità non può assumere carattere sostitutivo: è precluso al giudice attribuire d’ufficio il punteggio negato al candidato, restando rimessa all’organo tecnico la riformulazione della graduatoria. Ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, sono valutabili i soli titoli ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, con conseguente inammissibilità di ogni commistione tra requisiti di ammissione e titoli aggiuntivi.
Il Fatto
Il MAECI, con D.M. n. 743-bis del 17 novembre 2023, ha indetto una procedura selettiva per la progressione dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari, profilo di Funzionario Amministrativo, Contabile e Consolare. La ricorrente ha partecipato e non è risultata collocata in posizione utile, avendo conseguito un punteggio complessivo di 52 punti.
Dopo aver esercitato l’accesso alla documentazione, la candidata ha impugnato il bando, gli allegati, i verbali della Commissione e la graduatoria, deducendo l’illegittimità dei criteri di valutazione dei titoli e degli incarichi. Con motivi aggiunti ha censurato il verbale n. 9 del 28 dicembre 2023, per il mancato riconoscimento di ulteriori punti. Nelle more del giudizio è risultata vincitrice di altra procedura selettiva della stessa amministrazione, con immissione in ruolo dal 7 ottobre 2025, circostanza sulla quale il Ministero ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto del venir meno dell’interesse ai primi due motivi, con i quali la ricorrente aveva chiesto la caducazione integrale del bando e degli atti della procedura: la sopravvenuta immissione in ruolo incide su tale domanda. Residua invece l’interesse alla retrodatazione degli effetti economici e giuridici del superiore inquadramento, con la conseguente maggiore anzianità rispetto ai Funzionari assunti con le procedure successive.
Nel merito, il Collegio ritiene infondate le censure sui criteri di valutazione. L’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 impone di considerare i titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno. L’Allegato 4 attribuisce 3 punti alla Laurea Magistrale, Specialistica o al Diploma di Laurea, purché non si tratti del titolo di accesso: la laurea magistrale della ricorrente costituiva mero requisito di ammissione, con la conseguenza che la pretesa di ulteriore punteggio integra una inammissibile commistione tra requisiti di ammissione e titoli valutabili.
Quanto agli incarichi, la Commissione ha adottato indicatori quantitativi univoci, articolati in fasce di durata, e ha valutato le posizioni di tutti i concorrenti secondo gli stessi parametri. Le mansioni che la ricorrente invoca risultano ascrivibili al suo profilo professionale e prive di quella autonomia o responsabilità aggiuntiva idonea a giustificare un maggior punteggio. La discrezionalità dell’organo tecnico trova il proprio limite nel divieto di introdurre criteri estranei al bando, ma nel caso di specie i sub-criteri si sono mantenuti entro la funzione di concretizzare i parametri generali della lex specialis.
Il Collegio esclude pertanto che siano stati adottati criteri incongrui o applicati in modo difforme tra le concorrenti. Il punteggio numerico, sostenuto da una adeguata predeterminazione dei criteri, costituisce motivazione sufficiente, in coerenza con la giurisprudenza amministrativa richiamata. Il giudice di legittimità non può sostituirsi alla Commissione attribuendo d’ufficio i punti negati: soltanto in caso di accoglimento spetterebbe all’organo tecnico rideterminare la graduatoria. Il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è respinto, con integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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