Visto di ingresso nullo osta senza effettiva ricezione della conferma del datore (TAR Lazio n. 3109 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina di cui all’art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, in materia di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato e del visto di ingresso, deve essere interpretata nel senso che l’invito alla conferma della volontà di assunzione deve non solo essere inviato ma anche effettivamente ricevuto dal potenziale datore di lavoro. La mancata consegna della PEC di invito, attestata da ricevuta di mancata consegna, impedisce che il procedimento possa concludersi con la revoca del nulla osta per difetto di conferma. Non sono ammissibili automatismi preclusivi, trattandosi di diritti e interessi legittimi inerenti a beni giuridici di primario rilievo, in ossequio ai principi di giusto procedimento, di buona amministrazione e di buona fede nei rapporti tra pubblica amministrazione e consociati.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino marocchino, agiva per l’annullamento del provvedimento con cui il Consolato aveva rigettato l’istanza di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato, nonché della revoca del nulla osta emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione competente e della nota di conferma di tale revoca.
Il datore di lavoro aveva presentato domanda di nulla osta nell’ambito del decreto flussi 2023 e lo Sportello Unico aveva rilasciato il titolo, depositandolo sul sistema informatico. La PEC di conferma della volontà di assunzione, tuttavia, non veniva recapitate al datore perché l’indirizzo risultava errato. Di qui la revoca del nulla osta e il conseguente rigetto del visto. Il ricorrente deduceva la violazione del d.l. n. 145/2024, convertito con legge n. 187/2024, per il difetto di notifica dell’invito a confermare l’interesse all’assunzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, che impone di invitare il datore di lavoro beneficiario del nulla osta a confermare, prima dell’emissione del visto, la propria volontà di procedere all’assunzione. Il Ministero ha predisposto un sistema informatico che invia l’invito mediante PEC.
Il procedimento di notifica a mezzo PEC si considera perfezionato quando il gestore genera la ricevuta di avvenuta consegna, successiva alla ricevuta di avvenuto invio. Nel caso di specie l’onere di invio risultava adempiuto, ma dagli atti emergeva che la notifica non era andata a buon fine: una ricevuta di mancata consegna recava il codice errore “5.1.1 – indirizzo non valido”.
Il Collegio affronta poi l’eccezione dell’amministrazione, secondo cui l’errore di compilazione o la modifica non comunicata del domicilio digitale da parte del datore escluderebbe il vizio. Tale argomento non supera il dato di fatto del mancato recapito dell’invito, snodo fondamentale e imprescindibile del procedimento, tanto più a fronte di concomitanti manifestazioni di interesse del datore.
La norma va dunque letta nel senso che l’invito deve essere non solo inviato ma anche effettivamente ricevuto. A tale conclusione conducono i principi di giusto procedimento e di buona amministrazione, oltre al principio di buona fede nei rapporti tra amministrazione e consociati. Il Collegio richiama la giurisprudenza della Sezione secondo cui in materia non sono ammissibili automatismi preclusivi, vertendosi su posizioni inerenti alla persona.
Il ricorso è pertanto accolto, con assorbimento dei profili non esaminati e annullamento degli atti impugnati. La condotta del datore, che ha contribuito all’aggravamento procedimentale per il disguido sulla PEC, giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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