Contraddizione tra proroga VIA e nuovo progetto di mitigazione non giustifica misura cautelare del Comune (TAR Marche n. 163 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione di una proroga per la realizzazione di un progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale non è di per sé lesiva dell’interesse del Comune, quando il quadro autorizzatorio precedente resti comunque efficace e siano stati avviati nuovi procedimenti finalizzati alla valutazione di un progetto di mitigazione alternativo. La possibile contraddizione tra gli atti amministrativi, che pure potrebbe configurare un vizio di legittimità, non è sufficiente a fondare l’accoglimento di un’istanza cautelare in assenza della dimostrazione di un danno grave e irreparabile concreto ed attuale. L’onere di allegazione del pregiudizio incombe sulla parte ricorrente, che non può limitarsi a dedurre la sola contraddittorietà del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Un’azienda agricola aveva ottenuto un provvedimento di VIA (DDPF n. 143/2020) per la realizzazione di un progetto di sistemazione a verde. A seguito di una richiesta di proroga, la Regione Marche, con un primo provvedimento, aveva ritenuto valida l’istanza e concesso un termine per l’esecuzione dei lavori sino al 17.8.2027. Con un successivo atto, la medesima Regione aveva però affermato la non realizzabilità del verde originariamente previsto, avviando nel contempo nuovi procedimenti autorizzatori per un progetto di mitigazione alternativo.
Il Comune, ritenendo contraddittoria la condotta dell’Amministrazione, aveva impugnato i provvedimenti, chiedendone la sospensione cautelare. Il giudice amministrativo, nel corso della camera di consiglio, aveva chiesto chiarimenti alla parte ricorrente in ordine al concreto pregiudizio derivante dall’esecuzione degli atti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, pur riconoscendo la fondatezza prima facie delle censure di parte ricorrente circa la possibile contraddizione tra i due provvedimenti regionali. In particolare, il Collegio ha rilevato come il primo atto concedesse una proroga per un progetto che il secondo dichiarava irrealizzabile, senza nulla specificare in ordine alle sorti della proroga stessa.
Tale profilo di illegittimità, tuttavia, è stato ritenuto non sufficiente per l’accoglimento della domanda cautelare. Il Tribunale ha evidenziato come, anche a seguito dei chiarimenti forniti in udienza, non fosse dato comprendere quale concreto danno grave e irreparabile il Comune avrebbe subito in assenza della misura richiesta. Elemento decisivo è stata la circostanza che il precedente PAUR restasse comunque efficace, mentre erano già stati avviati un nuovo procedimento di VIA e un nuovo PAUR ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, aventi ad oggetto un nuovo progetto di mitigazione ambientale.
In considerazione di tale quadro procedimentale, l’asserita contraddizione non si traduceva in una lesione attuale e concreta degli interessi del Comune ricorrente, che avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile. La mera prospettazione di un vizio di legittimità dell’atto, pur plausibile, non è idonea a integrare il requisito del fumus boni iuris qualora difetti il periculum in mora. L’istanza è stata conseguentemente respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare.
Nota della Redazione
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