Ottemperanza per la RPD dei docenti (TAR Lombardia n. 3156 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti, anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’Amministrazione. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996 convertito in l. n. 30 del 1997, il creditore può agire in ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. Il giudice dell’ottemperanza, accertata la mancata esecuzione, condanna l’Amministrazione a provvedere entro un termine, nominando sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, con facoltà di ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso. La nomina di un commissario ad acta, che sia dipendente della stessa Amministrazione, non comporta la liquidazione di alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, sezione lavoro, una sentenza che dichiarava il suo diritto alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti per i giorni di servizio prestati negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative differenze retributive e delle spese di lite. La sentenza, notificata all’Amministrazione in data 12 marzo 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione.
Nonostante la notifica e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge, l’Amministrazione non aveva provveduto ad alcun adempimento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con un atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la domanda di ottemperanza. Dall’esame degli atti è emerso che la sentenza del giudice del lavoro era stata ritualmente notificata al Ministero e che, alla data di proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo era inutilmente decorso, senza che l’Amministrazione avesse dato corso al pagamento.
Il Collegio ha quindi disposto la condanna del Ministero a dare piena esecuzione alla sentenza, riconoscendo la corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza entro sessanta giorni dalla richiesta della parte.
Il commissario ad acta è stato autorizzato ad avvalersi, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione, dell’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996. Non è stato liquidato alcun compenso per il commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, tenendo conto del limitato impegno difensivo richiesto in una controversia che verte sull’esecuzione di una sentenza in materia di pubblico impiego.
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Nota della Redazione
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