Improcedibilità per estinzione dell’obbligazione di ripiano dei dispositivi medici (TAR Lazio n. 13716 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il ricorso proposto avverso i provvedimenti regionali e aziendali di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, allorché l’obbligazione di pagamento gravante sul fornitore risulti estinta per effetto della disciplina di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, introdotta nelle more del giudizio. La dichiarazione dell’interessato di non avere più interesse alla decisione nel merito, depositata in giudizio, vincola il Collegio in ossequio al principio dispositivo del processo amministrativo, il quale è tenuto a pronunciarsi in rito.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio una serie di atti, tra cui il decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, le successive linee guida ministeriali del 6 ottobre 2022 e i provvedimenti adottati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalle aziende sanitarie del medesimo territorio per dare attuazione al meccanismo di ripiano. Con il ricorso, la società mirava a ottenere l’annullamento degli atti di determinazione degli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano e dei consequenziali provvedimenti di recupero, deducendo vizi di legittimità degli atti presupposti e applicati.
Nelle more del giudizio, il legislatore è intervenuto con il d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, il cui art. 7, comma 1, ha disposto l’estinzione dell’obbligazione relativa al ripiano per gli anni dal 2015 al 2018. A seguito di tale sopravvenienza normativa, la società ricorrente ha depositato in data 26 marzo 2026 una dichiarazione con cui ha dato atto del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato improcedibile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione depositata dalla parte ricorrente, rilevando che la stessa ha espressamente riconosciuto l’estinzione dell’obbligazione gravante per gli anni 2015-2018, in virtù della disciplina sopravvenuta di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025.
In applicazione del principio dispositivo che governa il giudizio amministrativo, il TAR ha ritenuto di doversi conformare alla richiesta della ricorrente, non potendo esaminare nel merito censure rispetto alle quali era venuto meno l’interesse concreto e attuale alla decisione. La sopravvenuta carenza di interesse costituisce, infatti, causa di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
La pronuncia di rito ha assorbito ogni questione concernente la fondatezza dei motivi di impugnazione, nonché le eccezioni sollevate dalle amministrazioni resistenti. Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione tra le parti costituite, in ragione della natura della pronuncia e del complessivo assetto degli interessi coinvolti, mentre nulla è stato statuito per le parti non costituite in giudizio.
La decisione conferma che l’intervento normativo del 2025 ha definito la complessa vicenda del ripiano dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, privando di utilità le controversie pendenti aventi a oggetto gli atti di recupero, con conseguente declaratoria di improcedibilità dei ricorsi non ancora decisi nel merito.
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Nota della Redazione
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