Inammissibile l’accertamento del silenzio assenso su SCIA per attività avviata abusivamente (TAR Lazio n. 13040 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio assenso su una SCIA è inammissibile ex art. 34, comma 2, c.p.a. quando la relativa contestazione non concerne la legittimità del titolo per lo svolgimento dell’attività, ma si risolve in una mera doglianza avverso l’avvio di un procedimento di cessazione dell’attività stessa. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale travolge la connessa domanda risarcitoria.
Il Fatto
La ricorrente esercitava l’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di una galleria d’arte, ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera a), del regolamento comunale di Roma, in locali avviati mediante SCIA di reintestazione. A seguito di un sopralluogo, la Polizia Locale accertava che l’attività di somministrazione veniva svolta sull’intera superficie del piano terra come attività prevalente, priva di autorizzazione, e contestava la violazione degli artt. 79, comma 2, e 85, comma 2, della legge regionale n. 22/2019, irrogando una sanzione. L’Amministrazione comunicava l’avvio del procedimento di cessazione dell’attività, senza però adottare il provvedimento finale.
La ricorrente adiva il TAR Lazio chiedendo l’accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio assenso sulla SCIA, la legittimità della concessione della licenza di somministrazione e il risarcimento dei danni per perdita di chances commerciali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’eccezione di litispendenza sollevata dalla difesa comunale, rilevando che la diversa entità della domanda risarcitoria impediva di considerare il ricorso perfettamente coincidente con quello proposto con altro numero di R.G.
Cionondimeno, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il TAR ha osservato che l’Amministrazione si era limitata a comunicare l’avvio del procedimento di cessazione dell’attività, senza far seguire alcun provvedimento inibitorio finale. Inoltre, nessuna contestazione era stata mossa riguardo alla legittimità del trasferimento della licenza e dei titoli per lo svolgimento dell’attività.
Pertanto, la pretesa della ricorrente si è infranta sul divieto di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a., che preclude al giudice amministrativo di pronunciare su questioni rimesse alla discrezionalità dell’Amministrazione, in assenza di un provvedimento impugnabile che le abbia definite.
La declaratoria di inammissibilità ha travolto la domanda risarcitoria. In considerazione della definizione in rito, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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