Rigetto cautelare: i precedenti di polizia non definitivi giustificano prognosi di pericolosità sociale (TAR Abruzzo n. 182 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di tutela cautelare avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, i precedenti penali e di polizia, ancorché non accertati con sentenza definitiva, possono legittimamente fondare una prognosi di pericolosità sociale del richiedente, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. La valutazione del giudice amministrativo si apprezza in termini di fumus boni iuris e di periculum in mora, dovendo il provvedimento impugnato superare il vaglio della manifesta infondatezza. La situazione familiare e la qualità di coniuge di cittadina comunitaria non costituiscono elementi dirimenti, ove emergano elementi oggettivi che ne contraddicano l’integrazione sociale.
Il Fatto
Un cittadino straniero, coniuge di una cittadina comunitaria residente nel territorio nazionale, impugnava il decreto con cui la Questura aveva rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. A fondamento del ricorso, la parte deduceva l’insussistenza dei presupposti per il diniego e chiedeva una misura cautelare che le consentisse la permanenza regolare sino alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo, valutata la domanda cautelare, ha ritenuto che i precedenti di polizia per i quali il ricorrente era stato deferito all’autorità giudiziaria fossero idonei, per gravità, numerosità e continuità, a supportare la prognosi di pericolosità sociale posta alla base del provvedimento impugnato. La circostanza che tali precedenti non fossero ancora stati accertati in via definitiva non ha impedito al Collegio di ritenerli comunque rilevanti in sede di valutazione cautelare, attesa la natura sintomatica degli elementi acquisiti.
La situazione familiare del ricorrente, lungi dal rappresentare un fattore di integrazione sociale, è stata valorizzata dal Tribunale in senso contrario: le condotte violente poste in essere nei confronti della stessa coniuge hanno infatti comprovato il giudizio di pericolosità che sorreggeva il diniego dell’amministrazione. In questo quadro, l’istanza cautelare è stata respinta, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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